quota-limitata-progressioni-economicheIn un recente parere dell’Aran si fa chiarezza sulla cosiddetta “quota limitata” per i dipendenti nelle progressioni economiche a seguito dell’entrata in vigore del nuovo CCNL per gli enti locali.


Tra le novità introdotte dal CCNL aggiornato lo scorso novembre troviamo alcuni correttivi alle regole dedicate alle progressioni verticali o tra aree: queste prevedono prevede il passaggio da una categoria alla categoria superiore e si attuano attraverso procedure di selezione interna.

Come noto una delle questioni che riguarda da vicino il meccanismo delle progressioni è quella relativa alla “quota limitata di dipendenti” che:

  • secondo quanto indicato orientativamente dalla Ragioneria Generale di Stato dovrebbe significare “non più del 50% degli aventi diritto ciascun anno
  • mentre a quanto sostiene una recente sentenza della Corte dei conti della Toscana per “non più del 35% dei dipendenti”.

In base a questi assunti va valutato il caso specifico e, se si conferma l’elasticità delle due opinioni, rimane un margine discrezionale per le pubbliche amministrazioni interessate dalle procedure.

Ma cosa cambia in materia di progressioni economiche e “quota limitata” delle medesime all’interno del nuovo CCNL Funzioni Locali?

A rispondere a questo interrogativo è il parere CFL220 dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

Quota limitata progressioni economiche: i chiarimenti dell’Aran per gli enti locali

Nello specifico il parere risponde al seguente quesito:

L’art. 14 del CCNL 16.11.2022 dedicato all’istituto delle progressioni economiche non riporta la previsione che era contenuta al comma 2 dell’art. 16 del CCNL 21.05.2018, ai sensi del quale la progressione economica doveva essere riconosciuta ad una quota limitata di dipendenti, questo vuol dire che il principio della cd. “quota limitata” è venuto meno?

Secondo quanto contenuto nella risposta fornita dall’Aran il principio della “quota limitata” che sottende alle procedure di progressione economiche all’interno delle aree, trattandosi di un principio di legge, previsto dall’art. 23 del D.Lgs 150/09 e tutt’ora vigente, non può ritenersi disapplicato per il solo fatto che la nuova formulazione letterale dell’art. 14 del CCNL 16.11.2022 non lo citi espressamente.

Si ricorda che l’articolo 16 del Ccnl 21.5.2018 prevedeva al comma 2:

La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6”.

Il testo del parere

Potete consultare qui il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it