Una notizia che di certo potrebbe non far piacere ai lavoratori del comparto pubblico: con Quota 103 subisce un rinvio l’erogazione del TFR per i Dipendenti Pubblici? Scopriamolo.
Sono già da qualche giorno disponibili, sul sito dell’INPS, le domande per la pensione anticipata flessibile (Quota 103) e le istruzioni per opzione donna.
Soprattutto la cosidetta Quota 103, introdotta dall’ultima legge di bilancio, concede l’uscita anticipata flessibile per i lavoratori che entro la fine del 2023 maturano un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni.
Si tratta dello strumento di flessibilità in uscita che, a determinate condizioni, anticipa la pensione di 5 anni e che sarà utilizzato sperimentalmente solo per l’anno in corso, salvo ulteriori proroghe.
Ma a quanto pare questa opzione può impattare negativamente sul TFR dei Dipendenti Pubblici.
Con Quota 103 rinviato il TFR per i Dipendenti Pubblici?
Per quanto riguarda Quota 103 si può ottenere l’uscita anticipata trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti e, comunque, non prima del 1° aprile 2023. I soli lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono attendere sei mesi e, se hanno raggiunto i requisiti prima della fine di gennaio, almeno il 1° agosto 2023.
Ma questo come andrà a impattare sul TFR? Le novità risultano evidenziate dalla recente Circolare 27/2023 dell’INPS, che delinea le le caratteristiche principali di Quota 103.
La Circolare va infatti ad esplicitare meglio quanto introdotto con la Legge di Bilancio 2023:
“[…] per i lavoratori che accedono alla pensione anticipata in esame [con quota 103, ndr] il termine di pagamento dei TFS/TFR, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non decorre dal collocamento a riposo, ma dalla data in cui l’interessato avrebbe maturato il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico […] “
In sintesi chi uscirà dal lavoro con Quota 103 ad agosto 2023, per fare un esempio, con 62 anni e 41 anni di contributi, vedrà il pagamento del Tfr non prima di altri due anni e 10 mesi se donna o di altri tre anni e 10 mesi se uomo, a partire dalla data di uscita dal lavoro.
I lavoratori otterrano pertanto la liquidazione solo dopo che saranno trascorsi i termini indicati dalla data in cui avrebbero teoricamente raggiunto i 67 anni per la rendita di vecchiaia o i 41-42 anni e 10 mesi (rispettivamente per donne o uomini) per la pensione anticipata ordinaria.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it