L’approvazione della misura pone una serie di numerose questioni di coordinamento con gli altri ammortizzatori sociali. Ad esempio, con Quota 100, la Naspi decade?
Una delle tematiche più calde è il destino di quei lavoratori che si trovano in disoccupazione indennizzata, cioè che percepiscono la naspi, la nuova assicurazione sociale per l’impiego, partita con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti dal 1° maggio 2015 con il Dlgs 22/2015.
Molti di questi soggetti potrebbero maturare (o aver già maturato) i requisiti pensionistici per la quota 100, cioè i 62 anni e 38 di contributi durante le fruizione della Naspi, prima della sua scadenza. In questo caso il titolare dell’ammortizzatore rischia di vedersi interrotta l’erogazione della prestazione di disoccupazione avendo l’interessato maturato il diritto a pensione. Tra le cause di decadenza dallo strumento il Dlgs 22/2015 prevede, infatti, la maturazione di un diritto a pensione di vecchiaia o anticipato.
Il Decreto Cura Italia per l’emergenza Coronavirus contiene una specifica norma sui tempi di presentazione della domanda di NASpI. La proroga è contenuta nell’articolo 33 del dl 18/2020.
Per maggiori informazioni potete consultare l’articolo dedicato alla proroga e l’articolo di riepilogo sulla NASpI 2020.
Quota 100, Naspi decade?
Prima dell’approvazione del DL 4/2019 la corresponsione della Naspi cessava, quindi, al perfezionamento di 67 anni e 20 anni di contributi oppure al raggiungimento di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi di contributi le donne) a prescindere dall’età anagrafica. Con l’approvazione del decreto legge 4/2019, pertanto, anche il raggiungimento dei requisiti di 62 anni e 38 di contributi potrebbe dar luogo a decadenza dall’ammortizzatore sociale.
La cessazione dalla Naspi, come noto, si realizza dal momento in cui si verifica l’evento che la determina, con conseguente obbligo di restituire l’indennità che eventualmente si sia continuato a percepire oltre la data del verificarsi dell’evento interruttivo. Dunque i lavoratori potrebbero essere chiamati a restituire i ratei di naspi percepiti dopo la maturazione del diritto a pensione con la quota 100 ancorchè non abbiano fatto domanda di pensionamento. Sul punto l’Inps ed il Ministero del Lavoro dovranno fornire opportuni chiarimenti.
Finestra mobile
A questo punto occorrerà anche chiarire sin da subito che, in realtà, la decadenza della naspi dovrebbe verificarsi non dal momento in cui sono maturati i requisiti anagrafici e contributivi, cioè i 62 anni e 38 di contributi ma a partire dall’apertura della finestra mobile (di regola trimestrale) cioè alla prima decorrenza utile della pensione. Discorso simile vale per i titolari di mobilità in deroga la cui attribuzione è subordinata, generalmente, al mancato perfezionamento del diritto a pensione.
Nulla muta per quanto riguarda il conseguimento dell’assegno ordinario di invalidità: qui il lavoratore continua a mantenere il diritto di scegliere di continuare a percepire la Naspi oppure optare per l’AOI nel caso in cui vengano accertati i relativi requisiti contributivi e sanitari. Anche per le lavoratrici che hanno i requisiti per l’opzione donna non cambia nulla: l’Inps correggendo precedenti istruzioni ha chiarito con Circolare 142/2015 che essendo questo regime facoltativo la decadenza dalla naspi si verifica solo al momento della prima decorrenza utile successiva all’esercizio dell’opzione donna e non retroattivamente, al momento della maturazione dei requisiti per l’opzione.