cassa integrazione, SalvaguardiaCon la Circolare n. 130 del 2 luglio 2015, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale si occupa della “Corresponsione della somma aggiuntiva per l’anno 2015 (c.d. quattordicesima)”.

 

Il beneficio spetta ai pensionati con almeno 64 anni di età. Per l’anno 2015 sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio 1952. L’aumento spetta, in misura proporzionale, anche a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione, con riferimento ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell’età.

 

Analogamente, il beneficio viene attribuito in maniera proporzionale sulle pensioni spettanti per un numero limitato di mesi, come ad esempio in caso di pensioni di nuova liquidazione con decorrenza diversa dal 1° gennaio.

 

Per la corresponsione dell’aumento viene considerata tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), nonché quella utilizzata per la liquidazione di supplementi.

Nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale deve essere considerata utile solo la contribuzione italiana.

 

Per quanto riguarda le pensioni in regime di totalizzazione e di cumulo, di categoria 070 (VOTOT) , 071 (IOTOT), 072 (SOTOT), 170 (VOCUM), 171 (IOCUM) e 172 (SOCUM), la contribuzione utile per l’attribuzione del beneficio è quella accreditata nelle gestioni degli enti pubblici (INPS-ENPALS-INPDAP-IPOST), mentre sono escluse le anzianità relative agli enti e casse privati.

 

Nel caso in cui il pensionato è titolare di più trattamenti previdenziali, il beneficio sarà erogato unicamente sul trattamento previdenziale principale. Per trattamento principale deve intendersi quello con maggiore anzianità contributiva.

 

Come indicato nella circolare 119 INPS del 8 ottobre 2007, nel caso di pensionato titolare di sola pensione ai superstiti la contribuzione complessiva utile ai fini dell’applicazione della tabella A viene ridotta in aliquota di reversibilità.

 

Sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all’IRPEF, nonché i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali.

 

 

Sono invece, per espressa previsione normativa, esclusi:

 

  • i trattamenti di famiglia comunque denominati;

 

  • le indennità di accompagnamento;

 

  • il reddito della casa di abitazione;

 

  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;

 

  • le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

 

 

Sono altresì da non considerare i redditi:

 

  • delle pensioni di guerra (Circ. 268 del 25 novembre 1991);

 

  • delle indennità per i ciechi parziali e dell’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali (msg. 14878 del 27 agosto 1993)

 

  • dell’indennizzo previsto dalla L. 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (Circ. 203 del 6 dicembre 2000);

 

  • della somma di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla L. 388 del 23 dicembre 2000 per espressa previsione normativa (Circ. 9 del 16 gennaio 2001);
    dei sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità (msg. n.362 del 18 luglio 2000).