Quando l’azienda stila gli orari di lavoro, deve garantire sempre un riposo minimo al lavoratore, ma quante ore devono passare tra due turni di lavoro?
I turni di lavoro, in alcuni casi, possono variare da settimana a settimana, se si lavora a turnazione.
L’azienda, però, deve prestare particolare attenzione quando stila gli orari di lavoro, perché deve garantire un periodo di “riposo minimo” al lavoratore.
Vediamo allora quante ore devono passare tra due turni di lavoro.
Ore di riposo tra due turni di lavoro: a quanto devono ammontare?
Secondo la legge, devono passare almeno 11 ore di riposo consecutive tra due turni di lavoro e il lavoratore ne ha diritto ogni 24 ore.
Si tratta, infatti, di un elemento importante da valutare, quando l’azienda o il datore di lavoro stilano gli orari, soprattutto se parliamo di piccole aziende con pochi dipendenti.
Ma ci sono casi, come il periodo delle ferie o in caso di malattia del lavoratore, in cui è più difficile rispettare le regole dell’orario di lavoro.
Si tratta, infatti, del “riposo minimo”, periodo del quale il lavoratore ha bisogno per potersi ricaricare, in vista di una nuova giornata di lavoro e per evitare conseguenze (anche gravi), in materia di sicurezza.
Parliamo di un “diritto irrinunciabile”: questo lasso di tempo non può essere diminuito, neanche se il dipendente è d’accordo.
Ma un’eccezione può essere fatta per chi ha un orario di lavoro frazionato durante la giornata, il cosiddetto “spezzato”. Se un lavoratore, ad esempio, fa un turno dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 21.00, il giorno dopo può lavorare anche prima delle 8.00.
Ci sono delle deroghe?
Come dichiarato nel decreto legislativo n°66 dell’8 aprile 2003, in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, possono esserci dei casi in cui il riposo sia inferiore alle 11 ore.
Ecco quali sono i casi specifici:
- Servizi di emergenza o urgenza che si protraggono oltre il normale turno di lavoro;
- Prolungamento del normale turno di lavoro per mancata o tardiva presenza in servizio del lavoratore montante;
- Chiamata in servizio, durante la reperibilità;
- Trasferimenti a lunga percorrenza, superiori a 12 ore;
- Eventi di maxi-emergenza;
- Grandi eventi non programmabili, con interventi richiesti da enti, organismi nazionali, regionali o provinciali.