Un recente parere dell’Aran fornisce alcuni chiarimenti sui casi in cui è possibile (e legittimo) sospendere le ferie dei dipendenti pubblici.
La disciplina delle ferie dei dipendenti pubblici è regolata da normative specifiche e da contratti collettivi di lavoro. In generale, i dipendenti pubblici hanno diritto ad un periodo di ferie annuale retribuito, il cui ammontare può variare a seconda del livello contrattuale, dell’anzianità di servizio e delle disposizioni specifiche del settore pubblico di appartenenza.
Nel caso dell’Italia, ad esempio, la disciplina delle ferie dei dipendenti pubblici è regolata principalmente dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto pubblico, oltre che da leggi e regolamenti specifici. Questo CCNL stabilisce la durata minima delle ferie, le modalità di fruizione, le disposizioni per il loro godimento, nonché le ipotesi di sospensione delle ferie in caso di particolari circostanze.
Quando è possibile sospendere le ferie dei dipendenti pubblici?
Il Segretario comunale, nel determinare la sospensione delle ferie per il personale, può fare riferimento a una serie di istituti contrattuali. Recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni (Aran), attraverso il parere AFL68, delineano il quadro normativo in merito.
La disciplina della materia, come delineata dall’articolo 16, comma 16 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) in vigore dal 17 dicembre 2020, prevede diverse situazioni in cui tale sospensione può avvenire.
In primo luogo, le ferie possono essere interrotte nel caso in cui un dipendente debba affrontare una malattia che è documentata e che si protrae per più di tre giorni, oppure se la malattia richiede un ricovero ospedaliero. È di fondamentale importanza che l’assenza per motivi di salute sia debitamente documentata e che il dipendente informi tempestivamente l’amministrazione al fine di consentire l’esecuzione degli accertamenti necessari.
Inoltre il più recente CCNL nel definire la disciplina di parte comune applicabile a tutti i destinatari dell’Area delle Funzioni Locali ha ampliato le situazioni che giustificano la sospensione delle ferie.
Oltre alle cause già contemplate nelle normative precedenti, ora è stata inclusa la possibilità di interrompere le ferie anche in caso di necessità di fruire di assenze per lutto.
Tuttavia, è importante precisare che questa interruzione delle ferie è ammessa solo in circostanze specifiche e limitate, come specificato nell’articolo 19, comma 1, lettera b del CCNL:
“ […] lutto per il decesso del coniuge, dei parenti entro il secondo grado e degli affini entro il primo grado o del convivente ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 50, della Legge n. 76/2016: giorni tre per evento, anche non consecutivi, da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso, ovvero in caso di motivate esigenze, entro il mese successivo a quello del decesso.”
Il testo del parere Aran
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it