La Corte Costituzionale ha deciso le questioni di legittimità costituzionale riguardanti la disciplina della sospensione dalle cariche di Consigliere regionale, di Presidente della Regione e di Consigliere comunale, in applicazione del decreto legislativo 235 del 2012, c.d. “Severino”.
Il decreto Severino è salvo. Secondo la Corte costituzionale, infatti, la sospensione dalle cariche di consigliere regionale, di presidente della regione e di consigliere comunale non è incostituzionale. Anzitutto perché la sospensione non è una sanzione in senso stretto e quindi il problema della sua irretroattività non si pone. Inoltre, il diverso «status» e le diverse «funzioni» tra i parlamentari e i consiglieri e amministratori degli enti locali ben giustifica una diversità di trattamento.
Con la sentenza la Corte ha ritenuto che non vi è stato un eccesso di delega, che il carattere non sanzionatorio della sospensione esclude che sia stato leso il divieto di retroattività, e che la oggettiva diversità di status e di funzioni dei parlamentari rispetto ai consiglieri e agli amministratori degli enti territoriali non consente di configurare una disparità di trattamento.
La Corte ha giudicato infondate le questioni, ritenendo in particolare che non vi è stato un eccesso di delega, che il carattere non sanzionatorio della sospensione esclude che sia stato leso il divieto di retroattività, e che la oggettiva diversità di status e di funzioni dei parlamentari rispetto ai consiglieri e agli amministratori degli enti territoriali non consente di configurare una disparità di trattamento.