pubblico-impiego-esclusione-festivita-infrasettimanali-turnoUn recente parere dell’ARAN rimodula il consolidato orientamento fino ad ora mantenuto.


Pubblico Impiego: ecco le regole per esclusione delle festività infrasettimanali dal turno secondo un nuovo parere dell’ARAN, n.3246/2020.

Infatti in un parere reso ad un ente si chiedevano chiarimenti in merito all’esclusione delle festività infrasettimanali dall’orario di servizio e ai relativi riflessi sul debito orario del lavoratore di turno.

Pubblico Impiego: esclusione delle festività infrasettimanali dal turno

In passato l’ARAN, con il parere il parere n. 649/2020 aveva già chiarito la propria posizione sull’argomento.

Il parere attuale però cambia il quadro. Si delinea uno spazio interpretativo nuovo che apparentemente sembra superare un consolidato orientamento precedente dell’Agenzia.

Agli Enti infatti è riconosciuta maggiore autonomia.

In sintesi, dunque, secondo il nuovo orientamento dell’ARAN l’Ente può decidere in autonomia di escludere dall’orario di servizio le giornate di festività infrasettimanali.

Ma di conseguenza le stesse non possono essere prese in considerazione neppure ai fini dell’articolazione settimanale dell’orario di lavoro.

Tuttavia la decisione di non rendere la prestazione dovuta in giornata festiva infrasettimanale afferisce alla sola autonomia gestionale del singolo ente, il quale dovrà assumersi ogni forma di responsabilità in ordine all’interruzione del servizio istituzionale.

Questo anche in presenza di una organizzazione di lavoro per turni che l’Ente ha adottato per garantire proprio la continuità del servizio, nel rispetto della regolamentazione contrattuale.

Inoltre, ultimo punto, ma non meno importante: per il personale turnista viene meno l’obbligo della prestazione lavorativa. E cade il vincolo della perfetta coincidenza tra orario di lavoro e orario di servizio per il turnista, presente nel vecchio parere dell’ARAN.

A questo indirizzo il testo del parere dell’ARAN.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it