Lo prevede un passaggio della legge di bilancio per il 2021.
Proroga del Bonus Bebé anche per il 2021? Si rinnova anche nel 2021 l’assegno di natalità a favore dei bimbi nati, adottati o in affidamento preadottivo tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021.
Lo prevede l’articolo 65 della Legge di Bilancio per il 2021 che conferma modalità ed importi previsti a normativa vigente.
Proroga Bonus Bebé nel 2021?
Per la proroga della misura vengono stanziati 340 milioni di euro per l’anno 2021 e 400 milioni di euro per l’anno 2022, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a valere sul “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”di cui all’art. 1, comma 339 della legge n. 160 del 2019.
Dal prossimo 1° luglio la misura dovrebbe comunque essere assorbita nel nuovo assegno unico universale (maggiori informazioni a questo link).
Che cos’è il Bonus Bebé?
L’assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
Se l’assegno non può più essere concesso al genitore richiedente (perché, ad esempio, decaduto dalla potestà genitoriale o perché il figlio è stato affidato in via esclusiva all’altro genitore), l’altro genitore può subentrare nel diritto all’assegno presentando una nuova domanda entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice, che dispone la decadenza dalla potestà o l’affidamento esclusivo all’altro genitore.
In questo caso l’assegno spetta al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.
Attualmente la misura spetta per una durata di 12 mesi con riferimento alle nascite, adozioni o affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 in misura pari a:
- 1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;
- 1.440 euro (120 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
- 960 euro (80 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE minorenni superiore a 40.000 euro.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it