Ecco tutte le informazioni utili in merito alla possibilità di prolungamento della maternità obbligatoria fino a 7 mesi e chi può beneficiarne.
L’Unione europea ha introdotto nel 1992 una direttiva sul congedo di maternità: si tratta di un periodo di almeno 14 settimane per proteggere la mamma e il neonato sia prima sia dopo il parto. Nel 2009 l’Ue ha introdotto una direttiva sul congedo parentale, che comprende anche il congedo di paternità.
Per quanto riguarda la maternità, la materia è disciplinata in Italia dal d.lgs. 151/2001, e anche dai CCNL di comparto possono prevedere apposite disposizione in materia.
Il congedo di maternità consiste in un periodo di 5 mesi di astensione obbligatoria dal lavoro, di cui 2 mesi da usufruire prima della data prevista per il parto e 3 mesi successivamente al parto stesso.
Ma in determinati casi questo congedo di maternità, detto congedo di maternità obbligatoria, può essere persino prolungato rispetto ai 5 mesi concessi complessivamente di base.
Prolungamento maternità obbligatoria 7 mesi: ecco cosa serve sapere
Nello specifico l’astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto, ma in quali casi?
Queste sono le casistiche previste:
- quando la lavoratrice risulta addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri
- quando la stessa lavoratrie non può essere spostata ad altre mansioni.
In quesi casi specifici l’astensione si può prorogare dunque di ulteriori 4 mesi una volta terminato il periodo di maternità obbligatoria (ad esempio se si sceglie l’opzione 2+3 la maternità durerà fino a 7 mesi dopo il parto).
Come fare richiesta?
Il provvedimento è adottato dalla Direzione provinciale del lavoro (DPL), anche su richiesta della lavoratrice. In questi casi va compilato un apposito modello (potete scaricarlo qui): la richiesta va effettuata subito dopo la nascita del bambino, compilando e inviando una domanda alla direzione territoriale del lavoro
Si ricorda che nel periodo dell’astensione dal lavoro la lavoratrice ha diritto al 100% dello stipendio percepito prima della gravidanza.
Mansioni pericolose
Cosa si intende per lavori pericolosi, faticosi e insalubri?
Ad esempio sono i seguenti:
- mansioni che espongono ai seguenti agenti fisici, biologici o chimici
- fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi
- lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni
- manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione
- lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione
- esposizione alle radiazioni ionizzanti
- lavori su scale ed impalcature mobili e fissi
- manovalanza pesante
- lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo
- infine è vietato adibire le lavoratrici al trasporto sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.
Spostamenti di mansione
La legge inoltre stabilisce che l’Ente o il Datore di Lavoro devono considerare i possibili rischi per la donna permettendole, quando è possibile, di continuare a svolgere il suo lavoro in sicurezza.
Le donne in gravidanza hanno diritto a essere adibite a mansioni che non comportino rischi per la loro salute e per quella del bambino.
Tuttavia non sempre è possibile fare questo: ed in tali casi spetta il prolungamento della maternità obbligatoria.
Fonte: articolo di Simone Bellitto