In un parere dell’ARAN alcuni chiarimenti sulle progressioni verticali dei dipendenti pubblici: nello specifico si tracciano le differenze e si analizzano gli elementi comuni tra procedura a regime e procedure transitoria.
All’interno del parere CFC81 dell’Aran si fa il punto su differenze ed elementi comuni tra procedura a regime e procedura transitoria all’interno delle progressioni verticali
L’orientamento applicativo è stato redatto di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica e la Ragioneria Generale dello Stato.
Progressioni verticali: differenze tra procedura a regime e transitoria
Ecco dunque il parere completo dell’Agenzia, che esamina separatamente in primo luogo le differenze e poi per concludere gli elementi in comune tra le due procedure.
Differenze
La prima differenza concerne i requisiti:
- nella procedura transitoria, i requisiti sono quelli della tabella 3 allegata al CCNL (titolo di studio + esperienza), che dà la possibilità di candidarsi anche a coloro che hanno un titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno, ma sono in possesso di un numero maggiore di anni di esperienza;
- nella procedura a regime, i requisiti sono quelli previsti dall’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001.
La seconda differenza riguarda i criteri selettivi:
- nella procedura transitoria, i criteri sono quelli previsti dall’art. 18, comma 7 del CCNL 9 maggio 2022 (esperienza, titolo di studio e competenze professionali) e ciascuno di tali criteri deve pesare almeno il 25%;
- nella procedura a regime, i criteri sono quelli previsti dall’art. 17 del CCNL 9 maggio 2022 e dal nuovo art. 52, comma 1-bis del d. lgs. n. 165/2001 (valutazione positiva conseguita negli ultimi tre anni di servizio, titoli o competenze professionali, titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l’accesso dall’esterno, numero e tipologia degli incarichi rivestiti).
La terza differenza riguarda le relazioni sindacali:
- nella procedura transitoria, i criteri più specifici che declinano i criteri generali stabiliti dal contratto, nonché i pesi loro attribuiti, sono definiti dalle amministrazioni previo confronto con i sindacati;
- nella procedura a regime, non è previsto il previo confronto con i sindacati sui criteri.
La quarta differenza riguarda il finanziamento:
- le progressioni verticali effettuate con la procedura transitoria sono finanziate dalle risorse determinate ai sensi dell’art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell’anno 2018 oltreché dalle facoltà assunzionali;
- quelle effettuate con la procedura a regime sono invece finanziate solo dalle facoltà assunzionali.
Si ricorda che l’utilizzo delle facoltà assunzionali per le progressioni verticali, sia per le procedure a regime che per le procedure effettuate durante la fase transitoria, è possibile nella misura massima del 50% del fabbisogno.
Le risorse di cui dell’art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, in quanto risorse attribuite alla contrattazione collettiva il cui utilizzo è limitato alla sola fase transitoria di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, possono invece essere destinate integralmente alle progressioni verticali.
Elementi comuni
In entrambi i casi:
- vi è una procedura che prevede: un bando, una istanza di ammissione alla procedura da parte del dipendente, un’ammissione alla procedura dopo la verifica dei requisiti, una fase istruttoria per l’attribuzione dei punteggi, un ordine di merito finale tra i candidati in base al quale sono individuati coloro che conseguono la progressione verticale;
- la progressione deve essere prevista nel piano dei fabbisogni (oggi confluito nel PIAO), con indicazione della famiglia professionale (e, ove possibile, delle posizioni di lavoro più specifiche nell’ambito della famiglia professionale) per la quale si manifesta il fabbisogno;
- occorre garantire che una percentuale almeno pari al 50% del personale reclutato con le ordinarie facoltà assunzionali sia destinata all’accesso dall’esterno, in base a quanto previsto dall’art. 52 comma 1-bis del d. lgs. n. 165/2001, in coerenza con i principi, anche di rango costituzionale, che regolano l’accesso alla PA.
Il testo completo del parere ARAN
Potete consultare qui di seguito il testo completo del parere.
Fonte: articolo di Giuseppe Orefice
Data la complessità della normativa, potevate utilizzare qualche esempio.
Ma può una amministrazione passare gli ex livelli B8 in C a fine servizio? Anche x chi a breve andrà in pensione? Sarà a discrezione dell’amministrazione? E da quando si può procedere fino a che data? Precisiamo che per un B8 Passare in C non comporta alcun costo x l’amministrazione. Cosa diversa invece x un C passate in D.
Grazie