Dalla Corte dei Conti arrivano i primi chiarimenti sull’applicazione dell’istituto delle progressioni verticali nella PA.
L’istituto giuridico e contrattuale delle cd. progressioni verticali, indica che per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno.
Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.
Il Decreto Madia reintroduce, in buona sostanza, ancorché per un periodo limitato, le progressioni verticali, attraverso la previsione di concorsi interamente riservati al personale interno, così come previsto dalla previgente normativa (ante Riforma Brunetta), piuttosto che mediante riserva di posti in concorsi pubblici.
Tali progressioni verticali sono riservate al personale di ruolo dell’Ente. Per poter partecipare alla procedura il personale dovrà comunque possedere il titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno. E qui va detto che laddove per l’accesso si richiede il possesso della laurea, si deve intendere che sia sufficiente il possesso della laurea triennale, anche laddove in caso di concorsi pubblici l’amministrazione abbia richiesto quella specialistica.
La Corte dei conti della Puglia, in buona sostanza, ritiene che per calcolare la quota massima di dipendenti si debba fare riferimento alle assunzioni previste per l’intero triennio 2018/2020 e non, invece, al singolo anno.
La risposta permette, quindi, di ampliare la platea dei possibili concorsi interni, difficilmente realizzabile se, invece, il parametro fosse da verificare sul singolo esercizio. Da ultimo, la sezione, ricorda l’obbligo di contenere anche il costo delle progressioni orizzontali all’interno dei limiti delle spese di personale e delle capacità assunzionali.
La corte dei Conti, a Maggio 2019, ha aggiornato questa decisione.