progressioni-orizzontali-anzianita-di-servizioEcco alcuni utili chiarimenti in merito alle progressioni economiche orizzontali e all’eventuale influenza dell’anzianità di servizio per la loro attribuzione.


A seguito dell’approvazione del nuovo contratto delle Funzioni Locali è stato intodotto un nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali che prevede “differenziali stipendiali”, ossia incrementi stabili del trattamento economico finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti.

Questa novità è consequenziale alla  revisione del sistema di classificazione del personale, adeguandolo alle peculiari esigenze organizzative e gestionali degli enti.

All’interno di questo meccanismo diventa importante, quindi, non solo il meccanismo della progressione verticale e di carriera tra un’area e l’altra, ma anche quello della progressione orizzontale. Si tratta di un sistema di avanzamento all’interno di ciascuna area e, più nello specifico, dell’attribuzione di uno stipendio più alto a parità di prestazioni lavorative.

Si ricorda infine che, come indicato anche dall’ARAN con il CFL185 le progressioni economiche disciplinate da un contratto integrativo sottoscritto dopo il 16 novembre 2022 (data di sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL), ma prima del 1° aprile 2023 (data di applicazione del nuovo ordinamento professionale), vanno effettuate sulla base del previgente ordinamento professionale.

Le progressioni economiche orizzontali

Come abbiamo anticipato sopra le Progressioni Economiche Orizzontali costituiscono un sistema di avanzamento all’interno di ciascuna categoria o area, a seconda del CCNL di partenza.

Utilizzando come sistema esemplificativo quello delle aree del comparto Funzioni Locali, troviamo ad esempio 4 aree di riferimento:

  • Area degli operatori (ex categoria A)
  • Area degli operatori esperti (ex categoria B)
  • Area degli istruttori (ex categoria C)
  • Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione (ex categoria D).

In buona sostanza, le progressioni economiche orizzontali (finalizzate a uno stipendio più alto a parità di prestazioni lavorative) sono attribuite:

  • nel limite delle risorse effettivamente disponibili
  • in modo selettivo ad una quota parziale di dipendenti
  • ed in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dalla metodologia di valutazione vigente.

Ai fini della progressione orizzontale quale peso (se ne ha) ricopre l’anzianità di servizio? Scopriamolo.

Cosa si intende per anzianità di servizio?

Per avere un quadro completo dell’anzianità di servizio si deve considerare l’intero arco della carriera, dall’inizio della esecuzione del contratto di lavoro, sino alla cessazione del rapporto.

Ovviamente se non si verifica la cessazione del rapporto (o se questo si verifica come d’auspicio con il futuro pensionamento) si deve considerare il livello attuale contrattuale raggiunto.

Gli aumenti periodici di anzianità sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, la quale indica il termine e il numero massimo degli scatti che intervengono nel corso del rapporto lavorativo.

Progressioni orizzontali e anzianità di servizio: i charimenti della Cassazione

Sull’argomento fornisce alcuni charimenti importanti una sentenza della Corte di Cassazione di qualche anno fa, la n. 27932/2020. In questa ordinanza la Cassazione si è pronunciata sulle progressioni orizzontali affermando che non possono essere assegnate solo per anzianità e non devono riguardare tutti i dipendenti, anche se il fondo delle risorse decentrate risulti potenzialmente così capiente da consentirlo.

L’effetto di tale progressione, specificato nell’ordinanza, è di consentire, al lavoratore meritevole, una carriera economica mediante incrementi di posizione retributiva senza alcun mutamento delle mansioni.

I differenziali retributivi, a parità di mansioni, sono pertanto fondati sull’effettivo valore della prestazione in base a criteri meritocratici e non esclusivamente su elementi automatici, come l’anzianità di servizio, da attribuire solo a una percentuale limitata di lavoratori valutati come i migliori tutto, evidentemente, nel rispetto delle disponibilità di bilancio.

Le disposizioni della contrattazione collettiva non hanno fatto altro che sviluppare tali principi, prevedendo:

  • da un lato, criteri di valutazione e di selezione dei lavoratori meritevoli per l’attribuzione dei benefici economici premianti
  • e, dall’altro, fissando il limite delle disponibilità del Fondo.

Si tratta pertanto della previsione di una procedura selettiva imprescindibile e rispetto alla quale le disponibilità di bilancio fungono solo da limite esterno.

Si ricorda che, ovviamente, anche se questa sentenza è stata emessa prima dell’ultimo rinnovo vale come indicazione anche per il CCNL 2019-2021.

Il testo completo della Sentenza della Cassazione

Qui trovate il testo completo della Sentenza.

 

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it