progressioni-economiche-orizzontali-dipendenti-enti-locali-aranIn un parere dell’ARAN alcuni chiarimenti sulle progressioni economiche orizzontali dei dipendenti degli Enti locali: ecco i dettagli.


All’interno del parere CFL100 dell’Aran alcune indicazioni utili in maniera di progressioni economiche orizzontali per il comparto delle Funzioni Locali.

Nello specifico il parere risponde al seguente quesito:

L’art. 16, comma 6, del CCNL 21.05.2018 prevede che “ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi”.

È legittimamente possibile prevedere nel Contratto integrativo aziendale – nell’ambito dei criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche- che il requisito minimo di permanenza sia maggiore di 24 mesi?

Progressioni economiche orizzontali dipendenti Enti locali: il parere dell’Aran

Le Pubbliche Amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo.

Fermo restando, però, il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno.

Le Progressioni Economiche Orizzontali costituiscono dunque un sistema di avanzamento all’interno di ciascuna categoria.

Più di preciso si tratta dell’attribuzione di uno stipendio più alto a parità di prestazioni lavorative.

In buona sostanza, le progressioni economiche orizzontali sono attribuite:

  • nel limite delle risorse effettivamente disponibili
  • in modo selettivo ad una quota parziale di dipendenti
  • ed in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dalla metodologia di valutazione vigente.

La progressione economica orizzontale è riconosciuta sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro.

Maggiori informazioni sulle progressioni orizzontali sono disponibili in questo approfondimento.

In riferimento all’interrogativo indirizzato all’Agenzia riportiamo qui di seguito la risposta.

Con riferimento alla problematica in esame, allo stato non può che doversi confermare il contenuto di precedenti orientamenti applicativi nei quali l’Agenzia, a commento dell’art.16, comma 6, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018,  ha avuto modo di precisare che il presupposto del periodo minimo di almeno di 24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento non può in nessun caso essere modificato, in aumento o in diminuzione, in sede di contrattazione integrativa, atteso che in materia non può ravvisarsi alcuna delega negoziale del CCNL alla contrattazione di secondo livello.

Il testo completo del documento

Potete comsultare qui di seguito il documento completo con il parere ARAN.

 

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it