Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha risposto, con il parere 22327/2024 ha richiesto chiarimenti riguardanti la “quota limitata” applicabile alle progressioni economiche all’interno delle aree.


Nello specifico l’interrogativo è collegato alla disciplina contenuta dall’art. 14 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 e in conformità con l’art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 150 del 2009.

Questi due riferimenti normativi, infatti, disciplinano le modalità e i criteri per l’attribuzione delle progressioni economiche all’interno delle aree nelle pubbliche amministrazioni.

L’Amministrazione interpellante ha anche specificato che da diversi anni l’organico è composto da un unico dipendente a tempo indeterminato, ponendo il quesito se sia legittimo prevedere la progressione economica in contrattazione integrativa per questo dipendente.

Art. 14 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021

L’art. 14 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 riguarda l’attribuzione dei “differenziali stipendiali” come riconoscimento del maggior grado di competenza professionale acquisito dai dipendenti.

  1. Finalità: Remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area.
  2. Attribuzione: I differenziali stipendiali sono incrementi stabili dello stipendio, che possono essere attribuiti nel corso della vita lavorativa dei dipendenti.
  3. Procedura: L’attribuzione dei differenziali stipendiali avviene mediante una procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate.
  4. Requisiti e Criteri:
    • Anzianità senza progressioni economiche.
    • Assenza di sanzioni disciplinari superiori alla multa negli ultimi due anni.
    • Media delle ultime tre valutazioni individuali annuali.
    • Esperienza professionale e ulteriori criteri correlati alle capacità culturali e professionali acquisite, anche attraverso percorsi formativi.

Art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 150 del 2009

L’art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 150 del 2009 prevede che le progressioni economiche siano attribuite in modo selettivo e a una quota limitata di dipendenti.

  1. Selettività: Le progressioni economiche devono essere attribuite in modo selettivo, valutando lo sviluppo delle competenze professionali e i risultati individuali e collettivi.
  2. Quota Limitata: La quota dei dipendenti che possono beneficiare delle progressioni economiche non deve superare il 50% dei potenziali beneficiari, assicurando così un carattere meritocratico e selettivo.

Progressioni economiche nelle aree: il parere della Funzione Pubblica

Le progressioni economiche “orizzontali”, interne alla stessa area individuata dai sistemi di classificazione professionale definiti dai CCNL di comparto, comportano l’acquisizione di un livello retributivo superiore. Questo avanzamento remunera il maggiore grado di competenza professionale acquisito dai dipendenti durante le loro attività e i risultati ottenuti.

I criteri per l’attribuzione della progressione economica sono disciplinati sia dalla legge (art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 e art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2009) sia dai CCNL dei singoli comparti. L’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che le progressioni avvengono secondo principi di selettività, basati sulla qualità del lavoro svolto e sui risultati conseguiti. Analogamente, l’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2009 prevede che le progressioni economiche siano attribuite in modo selettivo a una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e ai risultati individuali e collettivi.

Dettagli sulle progressioni economiche nel CCNL Funzioni Locali 2019-2021

Il CCNL comparto Funzioni locali 2019-2021 concretizza l’attribuzione delle progressioni economiche attraverso il riconoscimento di “differenziali stipendiali”. L’art. 14 del predetto CCNL prevede che i dipendenti possano ottenere incrementi stabili dello stipendio come riconoscimento del maggior grado di competenza professionale acquisito. L’attribuzione di questi differenziali avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate, e richiede il rispetto di specifici requisiti e criteri di selezione, come il decorso di un certo numero di anni senza progressioni economiche e l’assenza di sanzioni disciplinari superiori alla multa negli ultimi due anni.

Orientamenti e applicazione della quota limitata

Secondo l’interpretazione condivisa dal Dipartimento col Ministero dell’Economia e delle Finanze/IGOP, la “quota limitata” si intende come una quota di personale non superiore al 50% della platea dei potenziali beneficiari. Tuttavia, applicare rigidamente questo principio in un contesto con un solo dipendente renderebbe impossibile la procedura selettiva, negando di fatto l’avanzamento economico.

Le conclusioni del Dipartimento

Nel caso di enti locali con un unico dipendente nell’area cui si riferisce la progressione economica, l’Amministrazione può procedere al riconoscimento della progressione economica senza rispettare il limite del 50% dei potenziali beneficiari, purché siano rispettati i requisiti di partecipazione definiti dal CCNL e siano valutati positivamente i risultati conseguiti. Questa interpretazione permette di mantenere la finalità meritocratica e premiale delle progressioni economiche, remunerando il maggiore grado di competenza professionale acquisito dal dipendente.

Il testo del parere

Qui il documento completo.