Una FAQ condivisa tra Aran, Funzione Pubblica e Ragioneria dello Stato si occupa del consumo massimo di budget nel caso di progressione tra le aree degli Enti locali dopo l’approvazione del nuovo CCNL.
Il diritto italiano individua nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) la fonte normativa attraverso cui sindacati e pubbliche amministrazioni definiscono in maniera reciproca le regole che disciplinano il rapporto nel pubblico impiego.
Tra i vari comparti uno piuttosto numeroso è senz’altro quello delle Funzioni Locali: 430mila dipendenti di Regioni, Province, Comuni.
Ed il 16 novembre scorso è arrivata una notizia tanto attesa per tutti i lavoratori di questa porzione di dipendenti statali: il rinnovo del Contratto per il triennio 2019-2021.
Tra le novità troviamo alcuni correttivi alle regole dedicate alle progressioni verticali o tra aree: queste prevedono prevede il passaggio da una categoria alla categoria superiore e si attua attraverso procedure di selezione interna.
Scopriamo dunque quali sono le novità in tal senso dopo il rinnovo e, nello specifico come indicato dalla FAQ dell’Aran, qual è il consumo massimo di budget per le progressioni tra aree negli Enti locali.
Progressioni aree Enti locali: consumo massimo di budget
Il testo dell’interrogativo contenuto nella FAQ è il seguente:
Qual è il consumo di budget nel caso di progressione tra le aree di cui all’art. 13, comma 6 del CCNL 16.11.2022 da imputare allo 0,55 % del ms. 2018?
Questa qui di seguito è la risposta fornita dall’Aran.
In caso di progressione tra le aree, come modificato dall’art. 13 del nuovo Contratto degli Enti Locali, il consumo di ì risorse da imputare allo 0,55% del monte salari 2018 (ultimo anno di validità del contratto precedente) è calcolato sui seguenti parametri:
- differenza tra i valori annuali di stipendio tabellare + quota dell’indennità di comparto a carico del bilancio dell’area di destinazione e stipendio tabellare + quota dell’indennità di comparto a carico del bilancio dell’area di appartenenza
In base al nuovo contratto, i valori dello stipendio tabellare vanno ricalcolati su 13 mensilità mentre i valori dell’indennità di comparto a carico del bilancio devono comunque essere ricalcolati su base annua per 12 mensilità, tenendo conto delle corrispondenze tra precedenti categorie e nuove aree.
Il documento con la FAQ
Qui di seguito trovate il documento con il testo della FAQ.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
Sono un dipendente pubblico e la mia azienda intende avviare la progressione tra diverse aree.il budget nel caso di progressione tra le aree di cui all’art. 13, comma 6 del CCNL 16.11.2022 da imputare allo 0,55 % del ms. 2018 può essere destinato esclusivamente alle progressioni dei dipendenti oppure deve essere utilizzato anche a garanzia del 50% degli accessi dall’esterno?