In questo breve approfondimento un riepilogo delle principali prestazioni previdenziali per i dipendenti pubblici.
Ecco alcune informazioni utili sulla previdenza di base per i lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione.
Si ricorda che il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell’evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell’assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.
Accanto a queste, comunque, esistono prestazioni previdenziali cui dipendenti pubblici hanno diritto dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.
Scopriamone di più.
Principali prestazioni previdenziali per i dipendenti pubblici
In sintesi dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, decorsi i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, i dipendenti pubblici hanno diritto alle prestazioni previdenziali di TFR e TFS (Indennità di Buonuscita – IBU, Indennità Premio di Servizio – IPS, indennità di anzianità).
Il Trattamento di Fine Rapporto ( TFR ) per i dipendenti pubblici
Il Trattamento di Fine Rapporto ( TFR ) spetta ai dipendenti pubblici assunti con contratto a tempo determinato in essere o successivo al 30 maggio 2000 oppure assunti a tempo indeterminato successivamente al 31 dicembre 2000, ad esclusione del personale cd. “non contrattualizzato” che rimane in regime TFS anche se assunto con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2001.
È una somma di denaro corrisposta al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro.
L’importo è determinato dall’accantonamento, per ogni anno di servizio o frazione di anno, di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua utile e delle relative rivalutazioni. In caso di frazione di anno, la quota è ridotta in maniera proporzionale e si calcola come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni. L’accantonamento, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composita, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice ISTAT.
Dal 1° maggio 2014 la retribuzione utile annua lorda considerata come base del calcolo non può eccedere la soglia di 240.000 euro.
In caso di decesso dell’iscritto in attività di servizio (articolo 2122 del Codice civile), il TFR maturato fino a quel momento spetta ai beneficiari per diritto proprio.
Il Trattamento di Fine Servizio ( TFS ) per i dipendenti pubblici
I trattamenti di fine servizio, specificamente l’Indennità di Buonuscita (IBU) e l’Indennità Premio di Servizio (IPS), sono prestazioni corrisposte dall’Istituto ai dipendenti pubblici iscritti alle casse ex ENPAS ed ex INADEL, assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 nonché ai dipendenti ancora in regime di diritto pubblico, di cui all’articolo 3, decreto legislativo 165/2001. L’indennità di anzianità, essendo una prestazione a carico dei datori di lavoro pubblico non iscritti all’INPS ai fini previdenziali (quali, ad esempio, gli enti pubblici non economici), non è corrisposta dall’Istituto in qualità di ente previdenziale.
L’Istituto è competente al calcolo, liquidazione e pagamento dell’IBU e dell’IPS.
In caso di decesso dell’iscritto in attività di servizio, i superstiti dei dipendenti pubblici hanno diritto a ricevere il Trattamento di Fine Servizio ( TFS ).
Indennità di buonuscita
L’Indennità di Buonuscita (IBU) per i dipendenti statali consiste in un importo che si ottiene moltiplicando un dodicesimo dell’80% della retribuzione contributiva annua utile lorda (compresa la tredicesima mensilità) percepita alla cessazione dal servizio per il numero di anni (di servizio effettivo, riscattati e convenzionali) utili.
Indennità premio di servizio
L’Indennità Premio di Servizio (IPS) per i dipendenti delle Regioni, degli enti locali, della Sanità ed enti a questi assimilabili consiste in un importo che si ottiene moltiplicando un quindicesimo dell’80% della retribuzione contributiva annua utile lorda (compresa la tredicesima mensilità) percepita negli ultimi 12 mesi di servizio per il numero degli anni (di servizio effettivo e riscattati) utili.
Termini di pagamento TFS/TFR
La disciplina sui termini di pagamento dei TFS / TFR è contenuta nell’art. 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall’art. 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall’art. 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Anticipo finanziario TFS / TFR
L’anticipo finanziario del Trattamento di Fine Servizio e del Trattamento di Fine Rapporto (art. 23, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4) è un finanziamento che consente di ottenere una parte o l’intera indennità maturata (se d’importo non superiore a 45.000 euro), non ancora liquidata, senza attendere i tempi ordinari. Per ottenere il finanziamento, bisogna innanzitutto richiedere la certificazione dell’importo cedibile ai fini dell’anticipo finanziario all’INPS, inoltrando la domanda di quantificazione online attraverso lo specifico servizio.
Ricorso amministrativo
Contro i provvedimenti in materia di trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, gli iscritti possono avvalersi del ricorso amministrativo ai Comitati di vigilanza Gestione Dipendenti Pubblici.
Fonte: articolo di Giusy Pappalardo