Un recente parere fornito dall’Aran chiarisce che il primo mese di congedo parentale va pagato sempre per intero fino ai 12 anni del bambino.
Aran, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni, ha delineato nuove disposizioni riguardanti il congedo parentale, stabilendo che il primo mese di tale congedo sarà retribuito integralmente fino al dodicesimo anno di vita del bambino. Questa regola si applica anche quando il congedo viene fruito oltre i sei anni di età del bambino, a condizione che avvenga entro il dodicesimo anno di vita.
Il parere di Aran, di prossima pubblicazione, è stato emesso in risposta a un ente del Comparto Funzioni Locali in merito al beneficio contrattuale specificato nell’articolo 45, comma 3, del contratto del 16 novembre 2022. Tale disposizione prevede la retribuzione completa per i primi trenta giorni di congedo parentale, usufruibili alternativamente dai genitori.
Il primo mese di congedo parentale va pagato sempre per intero fino a 12 anni
Le preoccupazioni dell’ente derivavano dalle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 359, della legge 197/2022) al comma 1 dell’articolo 34 del Dlgs 151/2001, in vigore dal 1° gennaio 2023. Queste modifiche hanno introdotto il congedo parentale all’80%.
Secondo la normativa, il trattamento economico all’80% si applica solo se il congedo viene fruito entro i primi sei anni di vita del bambino. La domanda sorgeva proprio da questo punto, derivante da una modifica al Testo Unico della Maternità e della Paternità che ha istituito il congedo parentale all’80% solo se alternato tra i genitori e utilizzato entro i sei anni di età del figlio.
Il parere della Funzione Pubblica, datato marzo 2023, ha chiarito che il congedo parentale all’80% non si applica ai dipendenti pubblici, poiché essi beneficiano di un trattamento economicamente più vantaggioso: il 100% di retribuzione per il primo mese di congedo parentale. In pratica, il beneficio contrattuale assorbe il congedo parentale all’80%, escludendolo dall’applicazione nel pubblico impiego.
Restava da capire se la soglia anagrafica di sei anni del figlio impedisse la retribuzione completa dei primi trenta giorni di congedo parentale. Secondo Aran, ciò non è il caso. I chiarimenti dell’agenzia si basano sul rinvio dinamico alle disposizioni del Dlgs 151/2001.
L’effetto di questo rinvio dinamico è la possibilità di retribuire al 100% i primi 30 giorni di congedo parentale ogni volta che l’articolo 34 del Dlgs 151/2001 prevede l’erogazione dell’indennità, attualmente fino al dodicesimo anno di vita del figlio.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it