Uno dei requisiti di legge per conseguire le prestazioni pensionistiche a carico dell’Inps è la cessazione del rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della prestazione pensionistica. E’ questo infatti quanto i pensionandi leggono spesso nella comunicazione che gli indica le modalità di accesso alla rendita previdenziale. Si tratta di un vincolo non sempre molto chiaro.
Anche perchè la necessità che il rapporto di lavoro sia cessato alla data di decorrenza della pensione si pone in contrasto con la possibilità, dal 1° Gennaio 2009, di cumulare i redditi da lavoro con la pensione. Quindi la legge stessa ammette la possibilità di continuare a lavorare dopo aver conseguito la pensione andando a maturare eventualmente il diritto al supplemento di pensione. Vediamo dunque chiarire questo requisito.
L’obbligo di cessare l’attività lavorativa dipendente per conseguire la Pensione
Per comprendere meglio questo divieto bisogna fare, prima di tutto, una distinzione. Il vincolo dell’assenza di rapporti lavorativi interessa solo i lavoratori dipendenti. La preclusione non opera se si tratta di lavoro autonomo: in tal caso l’interessato può ricevere la pensione pur continuando a lavorare.
Per i lavoratori dipendenti è invece richiesta la cessazione dell’attività lavorativa. Detto requisito è stato introdotto dall’articolo 1, comma 7 del dlgs 503/1992 ed è stato confermato anche per le pensioni liquidate con il sistema contributivo (siano esse di vecchiaia, di anzianità o anticipate). La cessazione deve inoltre riguardare tutte le attività lavorative e non può essere limitata a quella relativa al solo rapporto in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione chiamata ad erogare la prestazione. La conclusione dell’attività lavorativa deve, inoltre, sussistere al momento del pensionamento (e non dunque al momento in cui si perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, che ben possono essere raggiunti, ad esempio, in costanza del rapporto di lavoro).
La cessazione dell’attività lavorativa è, inoltre, un presupposto necessario all’insorgenza del diritto a pensione e non un mero presupposto di erogabilità della prestazione. Ne consegue che, soltanto dal momento di tale cessazione, è configurabile il diritto al pensionamento.
La Ripresa dell’attività Lavorativa dopo la Pensione
Come accennato, il lavoratore può svolgere eventuale altra attività lavorativa dopo il pensionamento. Il problema quindi è precisare quanto deve essere lunga la “pausa” lavorativa. Occorre distinguere. Se il lavoratore continua a lavorare presso la stessa azienda, nel senso che viene licenziato o si dimette e subito dopo viene riassunto, è necessario almeno un giorno di interruzione del rapporto di lavoro. Ad esempio termina il lavoro il 31 dicembre; l’inizio del nuovo rapporto può avvenire dal 2 Gennaio.
Se invece inizia un nuovo rapporto con un’azienda diversa non serve alcun momento di interruzione. In questo il lavoro può terminare il 31 dicembre e il lavoro può ricominciare già dal 1° Gennaio.
Come si può immaginare, la prima casistica è quella piu’ a rischio, perché il lavoratore può mettere in atto finte dimissioni e finte riassunzioni al solo scopo di conseguire la pensione. Per tentare di evitare questo raggiro l’Inps controlla che esistano alcuni documenti che comprovino la regolarità delle operazioni volte ad accertare che il rapporto di lavoro sia realmente cessato.
In particolare l’istituto verifica che ci siano le dimissioni scritte del lavoratore; che il datore di lavoro abbia inviato all’Inps e al Ministero lavoro le comunicazioni di fine e inizio lavoro; che siano state realmente liquidate tutte le paghe finali del rapporto di lavoro quali stipendio, ratei tredicesima e ferie non fatte, trattamento di fine rapporto.
FONTE: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it)