previdenzaIl 29 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di bilancio per il 2018. In essa è contenuta una interessante novità per la previdenza complementare dei pubblici dipendenti.


 

Gli assunti dal 1° gennaio 2019, saranno obbligatoriamente informati sul loro fondo pensione e potranno liberamente scegliere di dotarsi o meno di una copertura previdenziale complementare, secondo le modalità che saranno regolamentare dalle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare, anche mediante forme di silenzio-assenso.

 

La previdenza complementare è una forma di previdenza che si aggiunge a quella obbligatoria ma non la sostituisce. È fondata su un sistema di finanziamento a capitalizzazione. Per ogni iscritto viene creato un conto individuale nel quale affluiscono i versamenti che vengono poi investiti nel mercato finanziario da gestori specializzati (in azioni, titoli di Stato, titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento ecc.) e che producono, nel tempo, rendimenti variabili in funzione dell’andamento dei mercati e delle scelte di gestione.

 

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) ha il compito di vigilare e garantire trasparenza e correttezza dei comportamenti delle forme pensionistiche complementari. Al momento del pensionamento all’iscritto sarà liquidata una rendita aggiuntiva alla pensione costituita dai contributi versati, comprensiva dei risultati di gestione.

 

È possibile, a determinate condizioni,  percepire in capitale (in tutto o in parte) la prestazione maturata. È, inoltre, possibile percepire la prestazione anche in assenza di pensione derivante dalla previdenza pubblica. Quindi mentre la previdenza obbligatoria si base sul criterio della “ripartizione”, cioè i contributi di tutti i lavoratori servono a pagare le pensioni di tutti i pensionati, la previdenza complementare è regolata da un sistema a “capitalizzazione” dove i versamenti di ciascun lavoratore vengono autonomamente investiti dal fondo di previdenza al fine di creare la rendita.
La previdenza complementare a differenza di quella obbligatoria è:

 

 

  • volontaria (il lavoratore può scegliere se aderire a una forma pensionistica complementare);
  • a capitalizzazione individuale (i versamenti confluiscono in conti individuali intestati ai singoli iscritti e vengono investiti. Al momento del pensionamento sono restituiti, con i rendimenti maturati con gli investimenti, in forma di prestazione pensionistica aggiuntiva);
  • a contribuzione definita (si sa quanto si versa e la prestazione finale dipende dalle somme versate e da quanto ha reso il loro investimento).