Ulteriori chiarimenti in merito alla valorizzazione dei periodi retributivi per i quali risulti prescritta la contribuzione per i dipendenti pubblici.
Prescrizione Contributi Dipendenti Pubblici 2020: la circolare INPS 13 febbraio 2020, n. 25 fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla valorizzazione dei periodi retributivi per i quali risulti prescritta la contribuzione dovuta alla Gestione dipendenti pubblici.
Sono illustrate, inoltre:
- le modalità di regolarizzazione contributiva dei periodi retributivi da parte di datori di lavoro che sono pubbliche amministrazioni,
- la valorizzazione a decorrere dal 1° gennaio 2020 dei periodi assicurativi con contribuzione prescritta da parte dei datori di lavoro che non sono pubbliche amministrazioni,
- nonché le indicazioni operative per la costituzione della rendita vitalizia.
Prescrizione Contributi Dipendenti Pubblici 2020
Le pubbliche Amministrazioni potranno continuare a regolarizzare fino al 31 dicembre 2022, con le modalità in uso nella Gestione pubblica, la contribuzione non versata per i periodi retributivi fino al 2015 di pertinenza di tutte le casse pensionistiche ex Inpdap.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di rendere utili in tutte le casse pensionistiche ex Inpdap i periodi retributivi per i quali la contribuzione risulti dovuta e prescritta, è necessario costituire la rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge n. 1338/1962. La cui domanda può essere presentata o dal datore di lavoro che ha omesso il versamento della contribuzione o dal lavoratore.
I periodi ovvero le differenze retributive afferenti alla contribuzione pensionistica potenzialmente prescritta, indicati nelle denunce contributive inviate a decorrere dal 1° gennaio 2020, saranno resi disponibili per le prestazioni, sia ai fini del diritto che della misura, previa acquisizione degli atti interruttivi della prescrizione ovvero previa verifica con esito positivo del regolare versamento dei contributi.
L’’istituto della costituzione di rendita vitalizia, di cui all’articolo 13 della legge n. 1338/1962, per la contribuzione prescritta secondo le indicazioni contenute nei precedenti paragrafi 2 e 3, trova applicazione nelle seguenti casistiche:
- periodi di servizio prestati alle dipendenze di datori di lavoro privati ed enti che non sono annoverati tra le pubbliche Amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con obbligo di iscrizione nelle casse pensionistiche pubbliche (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS);
- periodi di servizio prestati alle dipendenze di amministrazioni pubbliche di cui al D.lgs n. 165/2001 con obbligo di iscrizione alla sola CPI.
Che cos’è la Prescrizione Contributiva?
A differenza di quanto avviene nel settore civilistico, la prescrizione contributiva è sottratta alla parti e pertanto non sussiste un diritto soggettivo in capo agli assicurati a poter versare i contributi prescritti. Gli enti previdenziali, infatti, non potranno riceverli.
In materia previdenziale la prescrizione dell’obbligo contributivo è stabilita dall’articolo 3, comma 9 della legge 335/1995 che fissa in cinque anni il termine di prescrizione per tutte le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria.
l termine è elevato a dieci anni se sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione, o iniziate procedure di recupero, prima del 1° gennaio 1996. Oppure se avviene denuncia da parte del lavoratore o da parte dei suoi superstiti.
Oggi in sostanza il termine di prescrizione per il versamento ed il recupero dei contributi è di 5 anni. Salvo che il lavoratore o i suoi superstiti facciano denuncia all’Inps dell’esistenza di un rapporto di lavoro a nero. In tal caso il termine viene esteso a 10 anni.
Tutte le indicazioni fornite dall’INPS sono consultabili nel testo della circolare INPS 13 febbraio 2020, n. 25.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it