Premi Polizia Locale e multe: dalla Corte dei Conti, con la delibera n.5/2019 arriva una stretta sull’utilizzo dei proventi delle sanzioni sulle violazioni del Codice della strada.
Nel caso specifico il Sindaco del Comune di Milano ha rivolto alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia una richiesta di parere, in merito alla possibilità di destinare al fondo per il lavoro straordinario del personale addetto ai servizi di polizia locale parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al Codice della strada ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Le conclusioni della Corte dei Conti delineano un quadro normativo ben preciso.
I proventi delle sanzioni amministrative
L’art. 208 del Codice della Strada dispone che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della strada, devoluti alle Regioni, alle Province e ai Comuni in ragione dell’appartenenza dei funzionari, ufficiali ed agenti che hanno accertato le violazioni, siano destinati, per una quota pari ad almeno il 50 per cento, alle seguenti finalità:
- interventi sulla segnaletica stradale;
- potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- miglioramento della sicurezza stradale.
Premi Polizia Locale e multe, la Corte dei Conti si pronuncia
Secondo la Corte dei Conti, per regola generale, gli oneri per i compensi delle prestazioni di lavoro straordinario devono trovare copertura esclusivamente nello specifico fondo costituito ai sensi del richiamato art. 14 del CCNL 1° aprile 1999, le cui risorse, tuttavia, potrebbero essere integrate, stando al disposto del secondo comma,
“con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali”.
Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, del CCNL comparto Regioni-Autonomie locali del 14 settembre 2000, le prestazioni di lavoro straordinario “sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro”.
Diversamente, una richiesta continuativa o abituale di prestazioni di lavoro straordinario si tradurrebbe in un ampliamento dell’orario ordinario di lavoro, vanificando, di fatto, il limite contrattualmente stabilito per quest’ultimo.
Di qui la necessità di fare ricorso al lavoro straordinario in situazioni di carattere straordinario o eccezionale, le sole che, in quanto imprevedibili, non sono suscettibili di essere programmate dal datore di lavoro e che giustificano una richiesta di prestazioni di lavoro ulteriori ed aggiuntive rispetto a quelle dovute nell’ambito dell’orario di lavoro contrattualmente stabilito (parere ARAN n. 1677/2014).
Le conclusioni
In quest’ottica, le supposte finalità dell’art. 208 mal si conciliano con gli obiettivi del fondo per il lavoro straordinario, poiché la norma, piuttosto che fronteggiare circostanze imprevedibili ed eccezionali, mira ad attuare il potenziamento quantitativo e qualitativo dei servizi di controllo stradale mediante una più efficace progettazione della performance organizzativa e individuale.
L’art. 208 stabilisce, infatti, che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della strada, devoluti a Regioni, Province e Comuni secondo l’appartenenza dei funzionari, ufficiali ed agenti che hanno accertato le violazioni, devono essere destinati, per almeno la metà, a tre specifiche finalità individuate dalla legge, tra le quali figura il miglioramento della sicurezza stradale. Tra le molteplici misure attuative che è possibile finanziare a quest’ultimo scopo, il comma 5-bis, introdotto dall’art. 40 della legge 29 luglio 2010, n. 120, ne ha aggiunte di nuove, tra cui anche i “progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale”.