Un recente orientamento applicativo dell’Agenzia delle Entrate delinea una tassazione più leggera per quanto riguarda i Premi in Busta Paga dei Dipendenti Pubblici.
La problematica sulla tassazione dei compensi derivanti dai contratti decentrati è stata nuovamente affrontata dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 223/2021.
Si tratta, nello specifico, di un nuovo orientamento dell’Agenzia delle Entrate sulla tassazione dei compensi in busta paga nelle PA.
Il problema nasce dalla consolidata interpretazione dell’Agenzia, secondo cui gli emolumenti erogati fisiologicamente nell’anno successivo, se riferiti a prestazioni effettuate nell’anno precedente, devono essere assoggettati a tassazione ordinaria.
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La questione della tassazione “separata”
Ricordiamo che la tassazione “separata” consiste nel calcolare l’imposta in misura diversa dagli altri redditi. La particolarità dei redditi per i quali si applica la cosiddetta tassazione separata consiste nel fatto che essi:
- pur assumendo rilevanza fiscale al momento in cui sono percepiti
- si formano nel corso di uno o più periodi d’imposta precedenti (redditi di formazione pluriennale).
La loro imputazione e tassazione in un solo periodo d’imposta potrebbe comportare per il contribuente, a causa della progressività delle aliquote IRPEF, un carico fiscale molto elevato.
Per evitare proprio che redditi di formazione pluriennale risultino assoggettati alle aliquote progressive applicabili nell’anno in cui sono percepiti, è stato individuato un criterio in base al quale tali redditi si considerano, ai fini della tassazione, separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo d’imposta.
Premi in Busta Paga Dipendenti Pubblici: tassazione più leggera?
In base al principio di cassa, sancito dall’articolo 51 del Tuir, disciplinante la determinazione del reddito di lavoro dipendente, le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d’imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi.
Sono soggetti al regime di tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto:
- di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (cd. cause giuridiche)
- o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (cd. situazioni di fatto).
La novità consiste nel fatto che in presenza di cause giuridiche, tra le quali si annovera il contratto decentrato, i compensi relativi ad annualità precedenti risultano sempre assoggettati a tassazione separata, senza alcuna valutazione sul carattere fisiologico del ritardo.
In conclusione l’Agenzia delle Entrate conferma l’applicazione della tassazione separata «ai compensi incentivanti la produttività» che derivino «da contrattazione articolata di ente». Nella PA i compensi per la performance sono subordinati alla stipula di un contratto decentrato. E pertanto ne consegue che la tassazione agevolata sia la disciplina naturale.
Il testo dell’interpello
A questo link potete consultare il documento al completo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it