lavoratori precoci pensioniTanto fumo e poco arrosto. E’ questo il giudizio secco lanciato dai gruppi che rappresentano le istanze dei lavoratori precoci sulle misure contenute nella legge di bilancio a partire dal prossimo maggio.


 

La quota 41, tanto sbandierata in questi ultimi mesi dal Governo e dalle parti sociali, riguarderà, infatti, solo una piccola parte della platea dei lavoratori che hanno lunghe carriere contributive alle spalle.

 

Uno o due su dieci, ricordano dai comitati. Si tratta giusto delle situazioni con maggior disagio determinate dall’aver lavorato almeno 12 mesi prima del 19° anno di età e dal ritrovarsi in determinati profili di tutela che non tutti potranno rispettare. Per gli altri non cambia nulla. Anzi ci sarà anche la beffa di non poter accedere all’APE sociale o all’APe volontario in quanto per il conseguimento di questi strumenti occorrerà un requisito anagrafico di almeno 63 anni di età.

 

Francesco, ad esempio, ci scrive ricordandoci di essere un lavoratore con 41 anni e mezzo di contributi e 60 anni ma non ha 12 mesi di lavoro svolto prima del 19° anno di età. Nel suo caso, pur avendo perso il lavoro a causa di un licenziamento ed avendo esaurito la Naspi, non otterrà alcun beneficio dai nuovi strumenti. Non può uscire con la quota 41 perchè non ha lavorato almeno un anno prima del 19° anno di età, nè avrà diritto all’APE sociale perchè non ha il requisito anagrafico di 63 anni. Del pari non può chiedere l’APE volontario sempre per il mancato possesso del predetto requisito anagrafico. Nel suo caso la data di pensionamento resterà sempre ancorata a 66 anni e 7 mesi o, in alternativa, dovrà pagarsi i contributi volontari sino al raggiungimento di 42 anni e 10 mesi di contribuzione per centrare la pensione anticipata “standard”.

 

Valerio è invece un lavoratore autonomo con 61 anni che ha cessato la propria attività a causa della crisi dopo aver maturato ben 42 anni di contributi. Anche se ha 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età non rientra nell’agevolazione precoci perchè è un lavoratore autonomo mentre il beneficio della quota 41, nel profilo dedicato alla disoccupazione, è destinato ai soli lavoratori dipendenti licenziati anche in via collettiva dal datore di lavoro. Giorgio, del pari, è un lavoratore dipendente che ha una disoccupazione derivante però non da un licenziamento ma dalla scadenza naturale di un contratto a tempo determinato. Anche in tal caso per lui quasi sicuramente non ci sarà alcun beneficio. Laura, invece, è una lavoratrice dipendente con una invalidità civile del 66%. Pur avendo 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età non può accedere alla quota 41 in quanto non possiede una invalidità civile di almeno il 74%. Ed infine Carlo che è un autista di camion ma con partita iva. Pur svolgendo una mansione gravosa come definita dalla legge di bilancio sarà quasi sicuramente tagliato fuori dalla quota 41 in quanto risulta un lavoratore autonomo e non dipendente.

 

I comitati chiedevano un intervento ben più strutturale sulla legge Fornero. Una quota 41 per tutti i lavoratori, a prescindere dalle condizioni di maggior disagio e dall’aver lavorato almeno 12 mesi prima del 19° anno di età. Proposta contenuta nel disegno di legge Baretta-Damiano, ormai finito su un binario morto in Parlamento. “Siamo stanchi di anni di promesse e smentite. Chiediamo una revisione che permetta un sano turn over nel mondo del lavoro, perché siamo stufi di essere considerati il Bancomat dello Stato, siamo stufi di dover pagare per errori commessi da una vecchia classe politica, siamo stufi dopo 38/40 e più anni di lavoro di sentirci ripetere che siamo troppo giovani per la pensione e troppo vecchi per un nuovo lavoro, siamo stufi di vedere i nostri figli “ pietire” un lavoro in nero o sottopagato o part-time pagato con i voucher e senza alcuna tutela contrattuale o giuridica che possa difenderli” ricordano dai Comitati. Una proposta che per ora resta un miraggio. Secondo Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro della Camera, la manovra da’ una prima risposta alle “situazioni oggettivamente più critiche come i disoccupati, i lavoratori invalidi, chi assiste un parente con grave disabilità, chi svolge mansioni particolarmente gravose” ed apre la strada ad ulteriori correttivi in futuro compatibilmente con le risorse a disposizione.

 

Inoltre, il rilancio del cumulo dei periodi assicurativi pone alcune questioni interpretative che devono essere risolte dall’Inps e dal Ministero del Lavoro nei prossimi tempi. Come noto la legge di bilancio per il 2017 ha previsto per i lavoratori iscritti a due o più forme di previdenza obbligatoria (Assicurazione Generale Obbligatoria, Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi, Gestione Separata, Fondi sostitutivi ed esclusivi dell’AGO fino anche a ricomprendere le Casse Professionali) la possibilità di sommare i periodi assicurativi non coincidenti temporalmente al fine di acquisire la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata secondo quanto previsto dall’articolo 24, co. 6 e 7 e 10 del decreto legge 201/2011. Unico limite per i lavoratori per utilizzare questo strumento è non risultare titolari di un trattamento pensionistico diretto da una delle gestioni coinvolte nel cumulo. In sostanza non si dovrà essere già pensionati.

 

L’estensione è significativa in quanto fa giustizia di tante limitazioni che in passato hanno ostacolato la possibilità per i lavoratori con carriere discontinue di valorizzare gli spezzoni contributivi presenti in diverse gestioni previdenziali. La totalizzazione nazionale, infatti, prevede di regola una decurtazione dell’assegno frutto del ricalcolo in chiave contributiva dei contributi versati e quindi risulta particolarmente sconveniente per la maggior parte dei lavoratori. Con il cumulo, invece, si mantengono le regole di calcolo proprie di ciascun ordinamento previdenziale, senza rischio, di una decurtazione dell’assegno pensionistico.

 

Come detto il cumulo potrà essere utilizzato per liquidare alternativamente la pensione di vecchiaia al raggiungimento dell’età anagrafica più elevata tra le gestioni coinvolte nel cumulo (come fissata dall’articolo 24, co. 6 del decreto legge 201/2011) e del relativo requisito contributivo previsto dall’articolo 24, co. 7 dal citato decreto (cioè 20 anni di contributi), oppure per liquidare la pensione anticipata al perfezionamento dei requisiti contributivi previsti dall’articolo 24, co. 10 del citato decreto (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi le donne). Resta inteso che tramite il cumulo potrà essere conseguita anche una pensione di inabilità nonchè una pensione indiretta nel caso in cui l’assicurato deceda prima di aver acquisito il diritto alla pensione. In tal caso saranno i superstiti dell’assicurato a poter esercitare tale facoltà.

 

Lo strumento non potrà essere utilizzato, come molti lettori ci chiedono, pertanto per raggranellare i 35 anni di versamenti per conseguire la vecchia pensione di anzianità con le quote o con i 40 anni di contribuzione e fruire, pertanto, dell’ottava salvaguardia pensionistica. Niente cumulo anche per raggiungere i 35 anni di contributi per pensionarsi con l’innovata disciplina in materia di lavori usuranti o della pensione a 64 anni prevista dell’articolo 24, co. 15-bis del decreto legge 201/2011 nè per raggranellare i 35 anni di versamenti per conseguire la pensione con il regime sperimentale donna valorizzando, ad esempio, contribuzione presente nella gestione separata dell’Inps. L’unica modalità per valorizzare la contribuzione mista in tali casi è quella di procedere ad una ricongiunzione o di attendere il raggiungimento dei più elevati requisiti per la totalizzazione. Del pari si ritiene che lo strumento non potrà essere utilizzato dagli appartenenti al comparto difesa e sicurezza per mettere assieme la contribuzione necessaria a pensionarsi con l’anzianità (57 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi o con 40 anni e 7 mesi di contributi a prescindere dall’età anagrafica) dato che questo comparto ha mantenuto in vigore la normativa di pensionamento antecedente alla Riforma Fornero.

 

Da chiarire, invece, se l’indicata facoltà di cumulo sarà riconosciuta per i lavoratori precoci, ovvero coloro che hanno svolto almeno 12 mesi di lavoro anche non continuativo prima del 19° anno di età e che rientrano nei profili di tutela previsti dalla legge di bilancio, per integrare il nuovo requisito contributivo agevolato di 41 anni di contributi dal 1° maggio 2017. Da un esame dei riferimenti normativi tale possibilità rischia di rimanere esclusa anche se sarà opportuno attendere un chiarimento da parte dell’Inps e del Ministero del Lavoro. Altra questione ancora da risolvere è quella relativa alla possibilità di cumulare la contribuzione versata presso l’Enasarco con quella versata presso le gestioni previdenziali pubbliche. La natura sui generis della Fondazione che gestisce la previdenza per gli agenti e rappresentanti di commercio ha, in passato, escluso di fatto la possibilità per gli assicurati di utilizzare la totalizzazione nazionale.