salvaguardia, previdenza fisco pensioniI testi dei due DPCM approvati dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana in favore dei lavoratori precoci e per l’APE sociale.


Gli anticipi pensionistici contenuti nella legge di bilancio per il 2017 in favore degli ultra 63enni e dei lavoratori precoci in condizione di difficoltà sono pronti. I provvedimenti sono stati approvati da Palazzo Chigi questa settimana ed attendono ora la pubblicazione definitiva in Gazzetta Ufficiale. A fondo pagina rendiamo disponibili, pertanto, in anteprima gli schemi dei due DPCM approvati che confermano quanto già anticipato sulle pagine di questo giornale nei giorni scorsi.

 

Le categorie dei beneficiari sono quelle individuate dalla legge di bilancio senza gli ulteriori ampliamenti richiesti dalla parte sindacale negli ultimi giorni. In particolare non c’è l’estensione ai disoccupati a seguito di licenziamento che non hanno i requisiti per la disoccupazione e l’apertura per agevolare l’accesso alle prestazioni ai lavoratori agricoli. I beneficiari sono compresi in quattro categorie: disoccupati a seguito di licenziamento con esaurimento da almeno tre mesi degli ammortizzatori sociali, gli invalidi non inferiore al 74%, i caregivers che assistono il coniuge o parenti entro il primo grado in condizione di disabilità e gli addetti a mansioni gravose o usuranti. Tali soggetti, in definitiva, potranno utilizzare due canali di pensionamento aggiuntivi rispetto a quanto prevede la legge Fornero. Uscire a 63 anni se in possesso di almeno 30 anni di contributi (36 per chi svolge mansioni gravose da almeno sei anni in via continuativa); o con 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica se possono vantare almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età (lavoratori precoci). Senza incorrere in penalità sulla pensione. Ai fini del perfezionamento della contribuzione i due provvedimenti consentono il cumulo della contribuzione mista, cioè quella accreditata presso diverse gestioni pensionistiche obbligatorie (è una apertura importante che era in dubbio sino all’ultimo). L’accertamento delle condizioni di accesso è demandato ad una doppia fase. Da notare che, per quanto riguarda l’APE sociale, il DPCM contrariamente a quanto affermato dall’Inps (e correttamente da un punto di vista giuridico-sostanziale) non prevede la circostanza che il beneficiario debba trovarsi a non più di 3 anni e sette mesi dalla pensione di vecchiaia, una condizione non prevista dalla legge di bilancio che avrebbe finito per penalizzare i nati tra il 1954 ed il 1955.

 

Slittano i tempi per l’anticipo di mercato

 

Tempi più lunghi, invece, saranno necessari per l’Ape volontario. Anche in questo caso è necessario un Dpcm, contenente diversi dettagli per far partire lo strumento. Inoltre, poiché il meccanismo di anticipo si basa su un prestito che deve essere poi restituito con rate sulla pensione, vanno chiuse le convenzioni con le banche che erogheranno il finanziamento e le compagnie di assicurazione per il premio a copertura del decesso del pensionato prima della conclusione del piano ventennale di rimborso. Assieme all’APE volontario slitta anche l’erogazione della Rita (cioè la rendita integrativa temporanea anticipata) che a ben vedere ha poco a che fare con i predetti strumenti dato che il contributo economico viene erogato dai fondi di previdenza complementare a cui il lavoratore ha contribuito. Purtroppo per un cavillo di legge è sempre l’Inps che deve certificare i requisiti per accedere all’operazione (tra cui almeno 63 anni di età, 20 anni di contributi, pensione di vecchiaia non più lontana di 3 anni e 7 mesi) e, pertanto, in mancanza della piattaforma sull’APE non si può chiedere neanche la RITA.