In un recente parere del Ministero dell’Interno si fa chiarezza sui poteri e sulla revoca del presidente del consiglio comunale.
Nel caso in esame il sindaco e i consiglieri di maggioranza del Comune hanno fatto presente alla Prefettura che ritengono il presidente del consiglio comunale non agire in modo imparziale. La Prefettura ha esaminato la situazione e ha scoperto che il Comune non ha previsto alcuna norma riguardo alla revoca del presidente del consiglio, né tale istituto è regolamentato dalla legge nazionale.
La giurispurudenza a confronto
La Prefettura fa riferimento alla giurisprudenza del TAR Campania e del TAR Lombardia.
Il TAR Campania ha sostenuto che la revoca del presidente del consiglio comunale può avvenire solo se esiste una specifica previsione nel regolamento del comune.
Tuttavia, il TAR Campania stesso ha osservato che l’assenza di tale previsione non dovrebbe tradursi in un’immunità assoluta per il presidente del consiglio, specialmente se quest’ultimo ha condotte arbitrarie che vanno contro i doveri istituzionali, e che il consiglio comunale dovrebbe avere il potere di rimuoverlo.
Il TAR Lombardia, invece, ha sostenuto che, anche se la legge statale non prevede esplicitamente la mozione di sfiducia nei confronti del presidente del consiglio, il consiglio comunale potrebbe comunque revocarlo per persistenti violazioni dei suoi compiti di garanzia o per compromettere la sua neutralità.
Poteri e revoca del presidente del consiglio comunale
Il parere mette in evidenza che la revoca del presidente del consiglio può avvenire solo in caso di cattivo esercizio della sua funzione, che comprometta la sua neutralità. Ciò significa che il presidente può essere rimosso solo se si verifica un comportamento che vada contro il suo ruolo di garante imparziale e non a causa di un semplice venir meno del rapporto di fiducia con la maggioranza.
Il segretario generale e la Prefettura sono comunque d’accordo sulla questione dei poteri presidenziali di convocazione del consiglio. Secondo lo statuto comunale e il decreto legislativo n.267/2000, il presidente del consiglio non può decidere autonomamente l’ordine del giorno dei lavori senza il previo coinvolgimento del sindaco, confermando così l’importanza della collaborazione tra le istituzioni locali.
In conclusione la revoca del presidente del consiglio non può che essere causata dal cattivo esercizio della funzione e deve essere motivata, perciò, con esclusivo riferimento a tale parametro e non al venir meno del rapporto di fiducia.
Il testo completo del parere
Potete consultare qui il documento completo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it