Polo Unico per le visite fiscali: ulteriori chiarimenti dell’INPS. Riguardano le modalità di accreditamento delle Pubbliche Amministrazioni.
Come è noto, dal 1° settembre 2017, in applicazione del Decreto Legislativo 75/2017, sono entrate in vigore le norme che istituisco il “Polo unico per le visite fiscali”, con l’attribuzione all’INPS della competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle Pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.
L’INPS con il messaggio 9235 del 9 agosto 2017 ha fornito le prime indicazioni operative per poter garantire l’attuazione tempestiva di tali disposizioni normative. L’INPS precisava che tali indicazioni hanno carattere sperimentale e che vi sarà una progressiva messa a punto in tempi successivi del nuovo sistema, fino alla realizzazione di un sistema a regime organico e completo.
L’Istituto con il messaggio 3685 del 26 settembre 2017 fornisce ulteriori indicazioni sulle modalità di accreditamento delle Pubbliche Amministrazioni per usufruire del servizio.
In particolare, a modifica di quanto previsto dalla Circolare 118 del 12 settembre 2011, il messaggio 3685/2017 chiarisce che il modulo di richiesta delle credenziali per l’accesso al servizio on line di Richiesta visita medica di controllo, può essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente o da un suo delegato. A tal fine l’INPS ha unificato la modulistica di richiesta in due nuovi moduli:
- il modello SC65 deve essere utilizzato per la richiesta di abilitazione del datore di lavoro
- il modello SC62 deve essere utilizzato per la richiesta di abilitazione presentata direttamente dal dipendente individuato per l’accesso al servizio. In questo caso, il modulo prevede sia la firma del dipendente, che del datore di lavoro per autorizzazione. È inoltre necessario allegare alla richiesta di abilitazione il documento di delega/incarico, conferito dal datore di lavoro.
La presentazione delle richieste del PIN, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, può essere effettuata, oltre che con le modalità previste dalla Circolare 118/2011, anche mediante:
- la compilazione e sottoscrizione del modulo (modello SC65 o SC62)
- l’invio a mezzo PEC del modulo compilato e sottoscritto alla sede dell’INPS territorialmente competente allegando:
- copia/e del/i documento/i di riconoscimento del/i sottoscrittore/i
- l’eventuale provvedimento di conferimento di delega o incarico da parte del legale rappresentate qualora l’autorizzazione non sia sottoscritta direttamente da quest’ultimo.
Per quanto riguarda il ritiro del PIN:
- la sede INPS, dopo aver provveduto all’attivazione del PIN, comunica all’ente richiedente, per PEC, la disponibilità dello stesso e lo invita a ritirarlo
- il ritiro potrà essere effettuato da parte di un soggetto a ciò incaricato dal legale rappresentante e/o suo delegato come sopra previsto
- l’operatore INPS, al momento del ritiro
- verifica che l’incaricato sia munito di apposita delega al ritiro del PIN
- fa sottoscrivere allo stesso una ricevuta di consegna dei PIN ritirati.
Per coloro che siano già in possesso del PIN (anche non dispositivo) non occorre ritirare il PIN presso la sede INPS. In questo caso è sufficiente inviare i moduli e la documentazione richiesta per PEC ed eventualmente convertire il PIN in dispositivo.
L’istituto ricorda, infine, che il PIN attivato è valido anche per la richiesta di abilitazione delle PPAA ai servizi on line di visualizzazione degli attestati di malattia.
In allegato il messaggio 3685 del 26 settembre 2017 pubblicato dall’INPS.