pnrr-tar-progetti-comunali-finanziamentoIl TAR riammette progetti comunali al finanziamento e definisce la condotta del Ministero restrittiva e contraria alle finalità del PNRR.


In diverse occasioni il TAR si è trovato a dovere intervenire per annullare i provvedimenti di non ammissione ai finanziamenti del PNRR per la realizzazione di “centri polifunzionali”, poiché gli immobili di cui si prevedeva la ristrutturazione o la costruzione non aveva una precedente destinazione corrispondente a quella a cui le somme del Piano erano destinate.

PNRR: il TAR riammette progetti comunali al finanziamento

I giudici del TAR (12401/2022) rilevano che la decisione del Ministero discende da una interpretazione restrittiva che non risulta coerente con le complesse finalità del PNRR, nè con le esigenze di celerità, perché “imprigiona le proposte nello status quo ante che non è detto sia funzionale alla velocità ed efficacia dell’intervento e coerente con le finalità dell’innovazione.

E poiché il Ministero affidava la propria decisione richiamando le proprie FAQ, “in aderenza ad un orientamento consolidato della Giurisprudenza, deve ritenersi che le FAQ non abbiano alcun valore integrativo del bando, né tantomeno normativo, né può ritenersi che sussistesse in capo agli aspiranti un onere di consultazione” (Tar Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, sentenza 22 gennaio 2021, n. 904, nello stesso senso Cons. Stato, sez. VI, 26 ottobre 2020 n. 6473).

Fermo il loro valore, insieme ad un’altra molteplicità di fattori, ai fini del consolidamento di un legittimo affidamento del privato, occorre quindi riconoscere che le FAQ non possono fondare una operazione disapplicativa di norme per giunta in malam partem.

Il testo completo della Sentenza

Potete consultare qui di seguito il testo della Sentenza del TAR.

 

 


Fonte: articolo di Santo Fabiano (tratto da La Settimana Giuridica.it)