La delibera della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 4/2019 contiene alcune novità per i Piccoli Comuni: su part time e tempo pieno cessato quali sono le regole?
Fabbisogno di personale per gli Enti Locali e, nello specifico, per i Piccoli Comuni. Con la delibera della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ci sono novità riguardo al part time che subentra a un tempo pieno cessato. La Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 4/2019) è stata chiamata a decidere su un contrasto tra sezione regionali.
Il caso
Il Sindaco di un Comune ha inoltrato alla Sezione del controllo per la Regione Sardegna una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, in merito alla corretta applicazione dell’art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).
Nello specifico in relazione agli enti di piccole dimensioni (non sottoposti, pertanto, al patto di stabilità interno), la legge dispone:
“le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558”.
Per il raggiungimento degli obiettivi posti all’Italia in sede comunitaria, il legislatore, a partire dalla legge finanziaria n. 296/2006, ha imposto limiti alle facoltà assunzionali degli Enti locali, diversamente declinati a seconda della natura, dimensione ed eventuale virtuosità dell’ente destinatario del vincolo.
Limiti aventi il compito in definitiva di assolvere alla funzione di contenimento della spesa corrente ai fini del coordinamento della finanza pubblica, attraverso il contenimento e la progressiva riduzione della spesa del personale.
Per i Comuni di minori dimensioni (cd. “fuori patto”) la norma di riferimento principale è il comma 562 dell’art. 1 della sopra citata legge, che ha posto due criteri per il contenimento della spesa di personale degli stessi stabilendo
- sia il tetto massimo finanziario (vincolo di spesa), che non deve superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008 (in origine era il 2004),
- sia il limite alle nuove assunzioni (vincolo assunzionale), consentite solo “nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente”.
La decisione
Secondo la Corte, la determinazione dei limiti assunzionali può prescindere dalla corrispondenza numerica tra personale cessato e quello assumibile. Ciò tuttavia a condizione che permanga l’invarianza della spesa e, quindi, venga rispettato il tetto di spesa per il personale sostenuto nell’anno 2008.
Conseguentemente, purché si verifichino dette condizioni, il limite assunzionale può ritenersi rispettato anche quando, a fronte di un’unica cessazione a tempo indeterminato e pieno, l’Ente, nell’esercizio della propria capacità assunzionale, proceda a più assunzioni a tempo parziale che ne assorbano completamente il monte ore.