La Corte dei Conti – Sezione autonomie si è pronunciata sulle problematiche interpretative concernenti il divieto imposto alle province delle regioni a statuto ordinario dall’art. 1, comma 420, della Legge n. 190/2014 alle lettere c), d) e), f) e l’attuale vigenza dello stesso in ragione della conclusione dell’iter di ricollocazione del personale delle province.
A seguito dell’entrata in vigore, dapprima dell’art. 16, comma 9, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e poi dell’art. 1, comma 420, lettera c) della l. n. 190/2014, il divieto di assunzione con contratto a tempo indeterminato è diventato assoluto (e dunque esteso anche ai soggetti appartenenti alle categorie protette). Ciò in quanto il divieto non è inquadrabile nell’ambito dell’ordinario limite di spesa di personale al quale un ente locale è sottoposto (ritenuto non applicabile alle categorie protette), bensì è da intendere quale limitazione dettata in previsione della razionalizzazione e riduzione delle province.
In tal senso, il Giudice del controllo si è riportato espressamente alla deliberazione n. 25/SEZAUT/2013/QMIG con cui la Sezione delle autonomie aveva affermato l’applicabilità del divieto di assunzione anche alle categorie protette, sia pure con riferimento al pregresso divieto assunzionale, proprio in ragione della stretta connessione dello stesso al processo di ridimensionamento dei predetti enti locali.
Va, preliminarmente, richiamata l’analisi, compiuta con la deliberazione n. 17/2015/FRG, del processo di riordino delle province avviato con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, poi disciplinato dalla legge n. 56/2014.
Con la predetta pronuncia, si è inteso sottolineare come la legge n. 56 citata abbia rappresentato il tentativo di anticipare, a livello di legislazione ordinaria, una sistematica riforma dell’ordinamento degli enti locali e, in particolare, delle province, quali enti di vasta aerea, cui attribuire specifiche funzioni fondamentali connesse all’erogazione di servizi (art. 1, comma 85 della legge n. 56/2014), ma anche competenze amministrative generali e attività ad esse riconducibili.
Il divieto di assunzione di cui all’art. 1, comma 420, della legge n. 190/2014, si inserisce nel quadro normativo finalizzato alla riorganizzazione e alla riduzione delle dotazioni organiche delle città metropolitane e delle province, all’individuazione di personale soprannumerario da destinare alle procedure di mobilità, alla ricollocazione dello stesso presso le regioni e gli enti locali utilizzando, all’uopo, le risorse indicate dal successivo comma 424.
Tale norma, pur strettamente connessa al processo di riforma e riordino delle province – nel senso specificato dalla Corte costituzionale con la richiamata sentenza n. 143/2016 – deve ritenersi ancora in vigore in quanto, superato il vaglio di costituzionalità, non è stata incisa da disposizioni che ne abbiano determinato l’abrogazione o che abbiano fissato termini finali all’efficacia del divieto, imposto alle province, di procedere ad assunzioni, ovvero che ne consentano la disapplicazione.
Nella vigenza dei divieti fissati dapprima dall’art. 16, comma 9, del d.l. n. 95/2012 e, quindi, dall’art. 1, comma 420, lettera c), della legge n. 190/2014, non è dato configurare – in ragione di quanto finora esposto e in assenza di specifica previsione legislativa – una deroga ai limiti assunzionali in vigore, sostenuta sulla scorta di argomentazioni concernenti l’asserita temporaneità degli stessi (in quanto giustificati dalla necessità di cristallizzare la struttura burocratica delle province in vista della loro soppressione) e del venir meno della procedura di riordino delle province all’esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulle questioni di massima poste dalla Sezione di regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 316/2017/QMIG e dalla Sezione di regionale di controllo per le Marche con la deliberazione n. 60/2017/QMIG enuncia i seguenti principi di diritto:
“Indipendentemente dall’avvenuto ricollocamento del personale soprannumerario presso le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 424, legge n. 190/2014, resta vigente il divieto generale all’assunzione di personale posto alle province dall’art. 1, comma 420, della stessa legge, come rimodulato dall’art. 22, comma 5, del d.l. n. 50/2017.
Tale divieto è da ritenersi prevalente rispetto all’obbligo di collocamento obbligatorio delle categorie protette ai sensi dell’art. 7, comma 6, d.l. n. 101/2013.
Nel quadro normativo innovato dall’art. 22, comma 5, del d.l. n. 50/2017 e dall’art. 25, comma 4, del d.lgs. n. 75/2017, è consentito alle province delle regioni a statuto ordinario, nel rispetto dei presupposti di legge e nei limiti finanziari di dotazione organica, di procedere, motivatamente, alla copertura delle posizioni dirigenziali che richiedano professionalità tecniche e non fungibili per lo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall’art. 1, commi 85 e 86, della legge n. 56/2014″.
In allegato il testo completo della Sentenza.