Arriva l’accordo di Conferenza unificata del 21/12/2017, riguardante alcune problematiche applicative in materia di computo delle quote d’obbligo per i lavoratori disabili.
Nell’accordo vengono chiarite alcune fattispecie che hanno dato adito nel corso degli anni ad interpretazioni difformi e difficoltà operative. L’accordo chiarisce, tra l’altro:
– le corrette modalità di computo della quota d’obbligo nell’ambito di amministrazioni che esercitano la gestione associata di funzioni e servizi attraverso Unioni di Comuni;
– l’applicabilità della disciplina contenuta nell’art. 4, commi 3-bis e 4, della legge n. 68/1999, anche alle amministrazioni pubbliche (computo nella quota di riserva dei lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio e di coloro che divengono disabili nello svolgimento delle proprie mansioni).
La pubblica amministrazione è tenuta ad assumere persone con disabilità nella quota d’obbligo prevista dalla normativa e ad osservare precisi vincoli per effettuare le assunzioni in conformità a quanto previsto dall’art. 35 del Decreto Legislativo n. 165/2001 in tema di procedure per le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni.
L’art. 3 della legge 68/99 prevede che i datori di lavoro, pubblici, come quelli privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori invalidi nella seguente misura:
a) 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
Le persone con disabilità in età lavorativa (cioè che abbiano compiuto i 18 anni e che non abbiano raggiunto l’età pensionabile) e disoccupate possono essere assunte presso i datori di lavoro pubblici (non economici) purché appartenenti ad una delle seguenti categorie:
- invalidi civili (con una riconoscimento di invalidità superiore al 45%);
- invalidi del lavoro (con un riconoscimento di invalidità INAIL superiore al 33%);
- non vedenti (persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi);
- sordi (persone colpite da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata);
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio (con minorazioni ascritte dalla I all’VIII categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. in materia di pensioni di guerra).