La Corte dei Conti per il Molise ha risposto al quesito di un comune inerente la possibilità o meno di ricomprendere tra le spese del personale la spesa per le borse-lavoro.
Il sindaco del comune di San Massimo con nota del 16 agosto 2016, chiede all’adita Sezione l’espressione di un parere in ordine alla qualificazione da attribuire alla spesa per le borse-lavoro, facendo presente che:
– il Comune intende avviare borse-lavoro da adibire a diversi servizi comunali. La borsa-lavoro di cui trattasi è intesa come strumento educativo-formativo per facilitare l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti appartenenti alle c.d. fasce deboli, attraverso esperienze di lavoro;
– la borsa-lavoro non costituisce rapporto di lavoro dipendente;
– ai borsisti verrebbe corrisposto un compenso mensile sotto forma di contributo assistenziale, come tale non soggetto a ritenute fiscali e contributi previdenziali;
– per i borsisti verrebbero attivate le coperture assicurative previste;
– la spesa per i compensi ai borsisti e per le coperture assicurative sarebbe a carico del bilancio comunale.
Tanto premesso, il Sindaco chiede se la spesa per le borse – lavoro vada ricompresa tra le spese del personale.
I magistrati contabili del Molise, nella deliberazione 167/2017, hanno ricordato che la questione, in considerazione del non univoco orientamento assunto dalla giurisprudenza contabile, è stata già rimessa alla Sezione Autonomie della Corte Conti dalla Sez. controllo Puglia, con delibera n. 95/2017.
La problematica è aperta perché, in alcuni casi, i magistrati contabili hanno ritenuto di ricomprendere l’impegno di spesa per le borse lavoro all’interno delle spese di personale, altre volte hanno ritenuto il contrario, attribuendo maggior risalto all’aspetto di collaborazione sociale insita in tali forme di provvidenze.
Secondo la Corte Conti dalla Sez. controllo Puglia, con delibera n. 95/2017, l’art. 1, comma 557 bis, della L.296/2006 stabilisce che “ai fini dell’applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente”
In generale, il tipo di attività svolta nei confronti di un Comune quale servizio civico dovrebbe essere svolta, previo avviso pubblico e selezione dei soggetti beneficiari, eventualmente in virtù di un contratto di diritto privato con il soggetto beneficiario, in cui sia stabilita l’attività da svolgere, il luogo in cui verrà svolta e gli orari di lavoro, nonché il soggetto che si occuperà di coordinare la stessa attività e il contributo economico previsto in relazione al tempo dedicato.
In allegato le delibere.