La Cassazione, con l’ordinanza 26198/2022, si è pronunciata su questo argomento sempre molto attuale: basta anche un solo giorno di permesso sindacale abusivo per il licenziamento.
Nel caso in esame il dipendente, reo del permesso abusivo, si era difeso sostenendo che la misura del licenziamento per giusta causa appariva sproporzionata.
Secondo l’imputato un solo giorno di assenza privo di giustificazioni non era sufficiente per la sanzione massima: l’inadempimento doveva essere rapportato alla previsione del contratto collettivo, per cui solo dopo 5 giorni di assenza ingiustificata risulta applicabile la misura massima espulsiva.
Ecco cosa ha deciso la Cassazione in merito alla vicenda.
Un solo giorno di permesso sindacale abusivo basta per il licenziamento
Secondo la legge i permessi sindacali sono permessi retribuiti utilizzabili solo ed esclusivamente per soddisfare le esigenze di partecipazione alle attività del sindacato di appartenenza. Queste attività includono in genere le riunioni a livello locale e territoriale, ma anche i congressi di carattere regionale o nazionale.
La Corte si è pronunciata contro il dipendente per i seguenti motivi.
In primo luogo la sanzione della condotta inadempiente con il provvedimento espulsivo si pone al di là delle previsioni del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro, che effettivamente richiede:
- non meno di 5 giorni continuativi di assenza ingiustificata dal lavoro
- oppure 5 giorni di assenza frazionati, se collocati dopo una festività o un periodo di ferie.
Questo perché, secondo i giudici della Cassazione, l’indebito utilizzo del permesso sindacale per svolgere attività ad esso estranee ha rilievo sul piano disciplinare perché:
- integra gli estremi dell’abuso del diritto
- e non può essere esaminato nella più ridotta prospettiva delle sole giornate di assenza ingiustificata.
In conclusione la fruizione ingiustificata anche di un solo giorno di permesso sindacale, per dedicarsi ad attività personali non riconducibili alla funzione per cui il permesso era stato riconosciuto, giustifica il licenziamento.
Il testo completo dell’ordinanza
Potete consultare qui di seguito il testo completo dell’ordinanza della Cassazione.
Fonte: articolo di Giuseppe Orefice
GIUSTISSIMO!