Permessi Sindacali PA, scadenza in arrivo: lo ha segnalato il dipartimento della Funzione pubblica il quale poi, con la nota protocollo n. 36775/2019, ha sollecitato la trasmissione dei dati.
Sono ancora tante le pubbliche amministrazioni che non hanno inviato, mediante l’applicativo web Gedap, la dichiarazione sui dati relativi alla fruizione da parte del proprio personale dipendente dei permessi, aspettative e distacchi sindacali e dei permessi per funzioni pubbliche elettive nel corso del 2018.
Permessi Sindacali PA, scadenza: il sollecito della Funzione Pubblica
La Funzione Pubblica rammenta alle Amministrazioni l’obbligo di procedere alle suddette comunicazioni entro la data del 21 giugno 2019, utilizzando esclusivamente l’applicativo GEDAP, raggiungibile all’indirizzo www.perlapa.gov.it.
Dopo la predetta data saranno considerate inadempienti e, ai sensi dell’art. 22, comma 6 del CCNQ del 4 dicembre 2017, la mancata trasmissione dei dati costituisce infrazione disciplinare, fatte salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale nei confronti dei responsabili del procedimento.
Infatti, successivamente alla data del 21 giugno 2019 i dati si consolidano e diventano definitivi in procedura. Di conseguenza, codeste Amministrazioni non avranno più la possibilità di modificarli nel sistema GEDAP.
Al fine di agevolare il predetto adempimento si forniscono le seguenti istruzioni tecniche:
- Il solo inserimento dei dati non è sufficiente a considerare adempiente l’Amministrazione. Infatti, la procedura GEDAP, dopo la fase di acquisizione dei dati, prevede l’obbligo di inviare la dichiarazione. Quindi, solo con l’invio della dichiarazione il sistema considera come adempiente l’Amministrazione. Pertanto, tutte le Amministrazioni sono pregati di effettuare tale adempimento dopo l’invio dei dati;
- L’invio della dichiarazione è obbligatorio anche nel caso in cui nessun dipendente ha fruito delle predette prerogative sindacali e, quindi, non sono stati inseriti i dati in procedura GEDAP. In tale fattispecie è necessario procedere, quindi, all’invio della dichiarazione ancorché negativa.