Si è costretti ad assentarsi per qualche ora dal lavoro, si può fare? Sì, usufruendo dei permessi orari a cui tutti i lavoratori hanno diritto per contratto. Di seguito qualche chiarimento al riguardo, con particolare riferimento al mondo della Scuola.
L’art. 16 del CCNL comparto Scuola dispone che il dipendente può usufruire dei permessi orari, detti anche brevi, per esigenze personali e a domanda. Ne hanno diritto tutti i dipendenti all’interno della Scuola che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro. Quindi a prescindere che essi siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato e senza distinzione per quanto riguarda il ruolo ricoperto.
È previsto che, compatibilmente con le esigenze di servizio, sono attribuiti brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio. E’ importante specificare che sono previsti permessi orari per il personale docente fino ad un massimo di 2 ore. Per il personale ATA il limite annuale dei permessi non può superare le 36 ore. La durata del permesso non può superare la metà dell’orario giornaliero ovvero 3 ore.
Come e perché richiedere i permessi orari
Le esigenze personali del lavoratore previste dall’art. 16 possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso. Esse infatti attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come singola persona.
Qualunque sia la motivazione riportata dal lavoratore nella richiesta di permesso per assentarsi momentaneamente dal posto di lavoro, essa non è soggetta ad alcun tipo di valutazione da parte del dirigente. Ciascun dipendente individua le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale/familiare da lui ritenute più opportune ai fini del ricorso a tale tutela contrattuale.
Inoltre il dipendente non ha alcun obbligo di documentare o certificare le esigenze personali a supporto della richiesta. Il Contratto non prevede che sia preventivamente espressa una specifica esigenza o ragione giustificativa per la concessione del beneficio. Quindi non viene neanche richiesta, a tal fine, l’esibizione di una particolare documentazione giustificativa. Pertanto il lavoratore non deve documentare o certificare nulla.
Effettuare la richiesta dei permessi orari
Sarebbe opportuno che il lavoratore presenti la richiesta in via preventiva con un certo anticipo, in modo da permettere alla scuola di adottare le opportune misure organizzative per fronteggiare la sua assenza.
A voler essere precisi, però, non sembrano esistere impedimenti riguardo il fatto che il lavoratore possa presentare la richiesta anche nella stessa giornata in cui intende fruire del permesso, a maggior ragione se si tratta di casi di urgenza oppure in presenza di situazioni imprevedibili.
È ovvio che in casi particolari, eccezionali, involontari o imprevedibili che impediscono al dipendente di formulare la richiesta scritta del permesso con un ragionevole anticipo, egli ha l’obbligo di comunicare tempestivamente l’assenza alla scuola di servizio (anche tramite fonogramma), indicandone la durata oraria.
Limite annuale di ore di permesso per i docenti
Il limite annuale dei permessi che possono essere richiesti per anno scolastico non può superare l’orario settimanale di insegnamento, in particolare il docente con orario completo che insegna in una scuola:
- Di I e II grado non potrà superare le 18 ore di permesso in un anno scolastico;
- Primaria non potrà superare le 24 ore di permesso in un anno scolastico;
- Dell’infanzia non potrà superare le 25 ore di permesso in un anno scolastico.
Entro quanto tempo e con quali modalità si recuperano le ore di permesso?
Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente ha l’obbligo di recuperare le ore perdute in relazione alle esigenze di servizio. Spetta al dirigente stabilire come costui deve effettuare il recupero delle ore in una o più soluzioni, con ordine di servizio scritto. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con il metodo delle supplenze o con lo svolgimento di interventi didattici integrativi, dando precedenza alla classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
Il dirigente può negare i permessi
Come per le ferie che poi potrebbero risultare non godute, anche per quanto riguarda il permesso breve bisogna affrontare il fatto che questo diritto del dipendente deve sempre trovare l’approvazione del dirigente, a cui spetta la decisione di valutare se concedere o meno il permesso.
La valutazione effettuata dal dirigente per approvare o rifiutare la richiesta di permesso non si focalizza sui motivi eventualmente descritti dal dipendente. Egli può basarsi solo sulla compatibilità dell’assenza con le esigenze organizzative e funzionali della scuola. Per esempio, la fruizione del permesso da parte del personale docente potrà essere legittimamente rifiutata nel caso in cui il dirigente si scopra impossibilitato ad effettuare la copertura delle classi in cui l’insegnante dovrebbe essere in servizio con altri docenti della scuola stessa. Prendendo in esame il caso in cui sia un membro del personale ATA a fare richiesta di permesso, per un eventuale diniego è necessario che il dirigente si confronti prima con il parere del DSGA.