permessi-legge-104-orario-di-lavoroEcco alcuni chiarimenti sui Permessi Legge 104 e se sono riproporzionati in base all’orario di lavoro, in una risposta ad un Ente a cura del Dottor Andrea Bufarale.


Un dipendente di questo Ministero, assunto con contratto a tempo indeterminato part-time al 50 % (18 ore settimanali) ha inviato una richiesta di usufruire dei permessi L. 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi devono essere riproporzionati in base all’orario di lavoro?

a cura di Andrea Bufarale

Permessi Legge 104: riproporzionati in base all’orario di lavoro?

Al fine di rispondere compiutamente alla questione posta alla nostra attenzione, oggetto anche di diversi interventi giurisprudenziali nel corso degli ultimi anni, possiamo sicuramente partire dall’analisi di quanto ribadito dall’ARAN con proprio Parere ARAN CFC34 distinguendo le diverse casistiche ed in particolare il part time verticale dal part time orizzontale.

Secondo l’ARAN, infatti, il riproporzionamento dei giorni di permesso non deve essere effettuato nell’ipotesi di part time verticale con una prestazione lavorativa superiore al 50% rispetto all’ordinario orario lavorativo in regime di full time.

Tale assunto discerne sicuramente dagli ultimi orientamenti forniti dalla Suprema Corte di Cassazione ed ormai cristallizzati nelle famose sentenze Cass. civ. Sez. lavoro, 29 settembre 2017, n. 22925 e Cass. civ. Sez. lavoro, 20 febbraio 2018, n. 4069.

Inoltre il riproporzionamento non deve essere effettuato neanche in caso di part time orizzontale in quanto in questo caso “la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell’attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto medesimo” (Circ. 19 marzo 2021, n. 45 dell’INPS e Msg. 7 agosto 2018, n. 3114 dell’INPS).

Queste ultime indicazioni INPS confermano, invece, che nel caso di rapporti di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto fino al 50%, il riproporzionamento deve essere effettuato con l’applicazione della seguente formula:

(orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time/orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) x 3 (giorni di permesso teorici).

Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

 


Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]