permessi-legge-104-distanza-domicilioEcco la risposta del Dipartimento della Funzione Pubblica a un quesito sulla materia.


Se la persona in situazione di gravità è residente in un Comune con distanza superiore a 150 km, anche se ha il domicilio presso l’abitazione del lavoratore che si occupa dell’assistenza, è possibile fruire dei Permessi Legge 104?

A questa domanda ha risposto la Funzione Pubblica in un recentissimo parere.

Ricordiamo che i Permessi Legge 104 puntano a garantire l’assistenza al disabile in circostanze eccezionali.

Nello specifico, questa legge è finalizzata ad aiutare chi è portatore di un handicap grave. Vale a dire chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, sia stabile che progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa.

Maggiori informazioni a questo link.

Permessi Legge 104: distanza e domicilio

La soluzione al quesito trova risposta nella Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2012, recante Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l’assistenza alle persone con disabilità“.

Nella Circolare si chiarisce che,in base a quanto stabilitodalla legge, occorre far riferimento alla residenza, che è la dimora abituale della persona.

Mentre non è possibile considerare il domicilio, che, secondo la definizione normativa è nel luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi”.

In questo caso, sempre al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile, l’amministrazione potrà dare rilievo alla dimora temporanea (ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 223 del 1989) attestata mediante la relativa dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.

Il testo del Parere

A questo link potete consultare il testo completo del Parere.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it