L’Inps, con messaggio n. 3114 del 07/08/2018, ha fornito indicazioni in merito alle modalità di fruizione dei permessi previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/92 e del congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001.
Permessi e congedo: cumulabili nello stesso mese, ma in giornate diverse. Ecco alcuni chiarimenti.
E’ possibile cumulare i permessi mensili, ossia i 3 giorni, con il congedo straordinario?
Sì, come possiamo leggere nel succitato messaggio:
Come già evidenziato nella circolare n. 53/2008, è possibile cumulare nello stesso mese, purché in giornate diverse, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 con i permessi ex art. 33 della legge n. 104/92 ed ex art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001 (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale).
Permessi e congedo, dunque, sono cumulabili nello stesso mese, ma vanno fruiti in giornate diverse.
Ripresa attività lavorativa
Nel messaggio si evidenzia che tra la fruizione dei periodi di congedo e dei 3 giorni di permesso mensili non è necessario riprendere l’attività lavorativa.
Quanto suddetto è possibile anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario.