Diversi interventi hanno puntato sul lavoro agile: adesso arrivano ulteriori chiarimenti in ordine all’applicazioni di alcuni istituti contrattuali.
Permessi e Congedi per Covid-19: i chiarimenti dell’ARAN arrivano tramite il parere protocollato con il numero 3027/2020.
L’ARAN ha voluto precisare alcuni aspetti in considerazione della peculiarita della situazione attuale. Ha espresso pertanto la necessità di valutare i margini di applicabilita della disciplina contrattuale collettiva nazianale degli istituti contrattuali sottoposti ad esame.
Permessi e Congedi per Covid-19: chiarimenti ARAN
Lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative ‘in forma agile‘, le misure che consentono lo svolgimento presso la sede di lavoro del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, con l’esenzione dal seryizio, sono regolate dal Dpcm dell’11 marzo, dal decreto «Cura Italia» e da ultimo dal decreto «Rilancio».
Permessi orari
Con riferimento alle tre fattispecie di permessi su base oraria, si deve rilevare che nel lavoro svolto in modalità agile deve di norma intendersi sussistente uno specifico obbligo del lavoratore di rendersi contattabile all’interno di fasce orarie predeterminate.
Perfanto anche nella modalità lavorativa agile potrebbe risultare possibile lafruizione dei permessi su base oraria previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro vigente.
Essi, nella fattispecie in esame, si concretizzerebbero nella possibilità per il dipendente, in relazione ad un intervallo temporale determinato, di essere sollevato dalpredetto obbligo di contattabilità.
Questo laddove la sua esigenza” per natura e caratteristiche, non risulti compatibile con tale obbligo e non possa essers soddisfatta al di fuori del periodo di durata del medesimo.
Indennità condizioni di lavoro
L’ARAN ha avuto modo di precisare che la nuova “Indennità condizioni di lavoro” accorpa le precedenti indennità di rischio, disagio e maneggio valori.
La nuova voce indennitaria è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività legittimanti. Ed il suoarnmontare è determinato in sede di contrattazione integrativa, sulla base di:
- effettiva sussistenza ed incidenza di ciascuna delle condizioni legittimanti sulleattività svolte dal dipendente;
- caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessatie degli specifici settori di attività.
Servizio di reperibilità ed erogazione della relativa indennità
Infine l’indennità di reperibilità non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Nei confronti del dipendente che, inserito in un servizio di reperibilità, sia chiamato a rendere effettivamente la prestazione lavorativa, trova applicazione esclusivamente la disciplina prevista dal comma 6 del CCNL del 21 maggio 2018. Con esclusione di qualunque altra forma di compenso o trattamento accessorio.
In particolare, la richiamata norrna prevede che in caso di chiamata le ore siano retribuite con il compenso previsto per lavoro straordinario (art.38, comma7 ed art.38-bis, del CCNL del 14.9.2000) o con equivalente riposo orario compensativo.
Il testo completo del parere ARAN
A questo link potete consultare il testo completo del parere protocollato dell’ARAN.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it