L’ARAN con un suo orientamento applicativo risponde ad un quesito riguardante i permessi brevi dei dipendenti pubblici e sulla possibile anticipazione di quelli relativi all’anno successivo.
Nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro, possono essere concessi permessi brevi ai dipendenti pubblici (art. 20 del CCNL del 6.7.1995).
Il quesito in questione era questo: un dipendente che abbia già esaurito negli ultimi mesi dell’anno il contingente di 36 ore di permessi brevi, può fruire in anticipo del monte ore dei medesimi permessi relativi all’anno successivo?
Quesito sorto nel Comparto degli Enti Locali, ma che nella sua casistica e risposta come prodotta dall’ARAN ben può applicarsi ad ogni altro settore del Pubblico Impiego, salvo diverse e precisi e puntuali precisazioni o disposizioni.
Così l’ARAN:
“Relativamente alla particolare problematica esposta, l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che la soluzione ipotizzata non sia praticabile in quanto la stessa non trova alcun supporto giustificativo nella vigente disciplina contrattuale.
Infatti, l’art.20 del CCNL del 6.7.19995, attualmente vigente, prevede: “….purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue”.
Proprio, tale ultima indicazione espressa non consente la fruizione anticipata, nel medesimo anno, anche di permessi orari rientranti nel monte ore disponibili solo per l’anno successivo.
Ugualmente, per le stesse ragioni, non è possibile neanche la trasposizione e la fruizione nell’anno successivo di permessi orari, nell’ambito delle 36 ore consentite, non utilizzati dal dipendente nell’anno di riferimento.”
La particolare fattispecie sembra configurarsi non tanto come una ulteriore tipologia di assenza (permesso) assimilabile alle altre previste dalla contrattazione collettiva, quanto, piuttosto, come una particolare forma di possibile flessibilizzazione dell’orario di lavoro, di portata indubbiamente limitata, la cui realizzazione è comunque affidata all’iniziativa del
dipendente.
Si deve, comunque, ricordare che il dipendente non ha alcun “diritto” alla concessione dei permessi brevi in quanto spetta sempre al datore di lavoro pubblico (e per esso al dirigente della struttura di appartenenza del dipendente stesso) valutare se concedere o meno il permesso.
Interpretazione che può interessare, vista la somiglianza della disposizione, l’articolo 16 del CCNL comparto scuola, il quale al comma 2 così afferma: i permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
È previsto, in particolare, che compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore.