permessi-a-ore-smart-working-dipendenti-pubbliciA fornire ulteriori indicazioni sulla materia è un recentissimo parere dell’ARAN: ecco i dettagli.


Permessi a Ore in Smart Working per i Dipendenti Pubblici. Come è noto, lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in “forma agile” e “l’esenzione dal servizio” sono regolate in attuazione del DPCM 11.3.2020, convertito con modifiche nella Legge 24.4.2020 n.27.

Il parere formulato dall’Aran prende spunto dalle indicazioni contenutein due fondamentali documenti per la materia:

  • la Direttiva n. 3/2017, del Ministro per la Pubblica Amministrazione
  • la Circolare n. 2/2020 della Funzione pubblica del 1° aprile 2020.

Ecco come si devono integrare queste recentissime indicazioni a quelle già fornite dal lato ministeriale.

Eccedenze Orarie Dipendenti Pubblici: come vanno valutate?

Permessi a Ore in Smart Working per i Dipendenti Pubblici

Con riferimento alle tre fattispecie di permessi su base oraria, si deve rilevare che nel lavoro svolto in modalità agile deve di norma intendersi sussistente uno specifico obbligo del lavoratore di rendersi contattabile all’interno di fasce orarie predeterminate.

Pertanto anche nella modalità lavorativa agile potrebbe risultare possibile la fruizione dei permessi su base oraria previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro vigente.

Essi, nella fattispecie in esame, si concretizzerebbero nella possibilità per il dipendente, in relazione ad un intervallo temporale determinato, di essere sollevato dal predetto obbligo di contattabilità

Questo laddove la sua esigenza per natura e caratteristiche, non risulti compatibile con tale obbligo e non possa essere soddisfatta al di fuori del periodo di durata del medesimo.

Restano ovviamente in vigore le ordinarie disposizioni contratfuali

  • sulle causali
  • poi sulla motivazione
  • e infine sulla documentazione dei permessi stessi.

Si ricorda, per concludere, che le deroghe introdotte in fase emergenziale rispetto agli obblighi di comunicazione e alla stipula dell’accordo tra datore di lavoro e lavoratore agile, valgono sino al 31 dicembre, come ribadito all’articolo 263 del Decreto Rilancio.

A questo link il testo completo del parere dell’ARAN.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it