In una recente risposta all’interrogativo di un Comune, il Dottor Andrea Bufarale fornisce chiarimenti sulla percentuale di subappalto, rispetto all’importo complessivo del contratto, relativa ad un bando di gara.
Questo Comune deve procedere all’elaborazione di un nuovo bando di gara per il servizio di refezione scolastica. A seguito delle numerose novità normative intervenute nel corso dell’ultimo anno, siamo a chiedere quale sia attualmente la percentuale subappaltabile rispetto all’importo complessivo del contratto?
a cura di Andrea Bufarale
Appalti: percentuale di subappalto su importo complessivo
La percentuale limite del subappalto è stata modificata profondamente nel tempo, passando dalla originaria previsione dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevedeva un limite del 30% all’importo da poter subappaltare, al 40% del decreto legge sblocca cantieri n. 32/2019, fino al 50% previsto dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, fino al 30 giugno 2021 e, poi, fino al 31 ottobre 2021 dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77.
Successivamente, la L. 23 dicembre 2021, n. 238, recepita dello stesso D.L. c.d. semplificazioni bis n. 77/2021 (art. 49 comma 2), ha eliminato ogni limite.
Secondo i chiarimenti forniti dall’ANAC nella Del. 6 ottobre 2021, n. 682, fino alla riforma del decreto Semplificazioni era consentita una quota specifica di subappalto, distinta e separata da quella generale del 30%, in modo tale che la quota subappaltabile complessiva poteva arrivare al 70%. Ora la quota subappaltabile è stata innalzata transitoriamente al 50%, ma tale limite risulta la quota massima complessiva raggiungibile.
Pertanto, il limite massimo di opere subappaltabili deve essere calcolato con riferimento al valore complessivo del contratto, senza poter distinguere (come era precedentemente) tra categorie super specialistiche e altre categorie di lavorazioni. Pertanto, l’ANAC ha osservato che, pur essendo innalzato il limite generale in subappaltabilità al 50%, risulta esclusa la possibilità di subappaltare la percentuale ulteriore delle lavorazioni rientranti nelle categorie super specialistiche. Questo valeva comunque nella nella fase transitoria fino al 31.10.2021.
Nel periodo definitivo, infatti, a partire dal 1° novembre 2021, si afferma il regime della subappaltabilità integrale delle opere fatte salve le opere da eseguire a cura dell’aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto.
La norma richiamata (art. 49, comma 2, D.L. 31 maggio 2021, n. 77), infatti, testualmente recita:
“Dal 1° novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.”
Pertanto dal 1 novembre 2021:
- Non ci sono più limiti quantitativi fissi al subappalto (30%, 50%, ecc)
- È compito della S.A. indicare nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto
- Il subappaltatore deve dimostrare gli stessi requisiti del contraente principale
- Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard del contraente principale
- Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]