pensioni-pace-contributiva-2019-come-funzionaPensioni, Pace Contributiva 2019: come funziona? La misura consente il recupero ai fini pensionistici dei buchi contributivi tra un lavoro e l’altro.


Fuori dal riscatto agevolato dei periodi assicurativi i destinatari della cd. quota 100. La misura si rivolgerà solo ai giovani.

Tra le misure contenute nel decreto legge 4/2019 in vigore dallo scorso 29 gennaio 2019 una riguarda la possibilità di sistemare la posizione assicurativa a condizioni semplificate e con oneri agevolati. La misura è definita pace contributiva in quanto consente il recupero ai fini pensionistici dei buchi contributivi tra un lavoro e l’altro.

La facoltà è riconosciuta in via sperimentale per un triennio (2019-2021) in favore dei lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la gestione separata dell’Inps nonchè gli iscritti presso le gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria. E’ riservata ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 e non può essere utilizzata dai soggetti già titolari di pensione.

Periodi Riscattabili

I periodi riscattabili sono quelli antecedenti al 29 Gennaio 2019, data di entrata in vigore del DL 4/2019, e compresi tra l’anno del primo e quella dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Il periodo massimo riscattabile è di cinque annianche non continuativi. Attualmente, come noto, questi periodi possono essere riscattati ai fini pensionistici solo nelle tassative ipotesi previste di cui agli articoli 5-7 del Dlgs 564/1996, piuttosto limitative.

Di converso non sarà possibile recuperare periodi antecedenti all’iscrizione assicurativa (ad esempio per riscattare una laurea prima di iniziare il lavoro), nè successivi all’ultimo versamento contributivo registrato in estratto conto. La facoltà non può essere esercitata neanche per riscattare periodi per i quali il datore di lavoro abbia omesso il versamento dei contributi (si dovrà, in tal caso, procedere ad una costituzione di rendita vitalizia).

Fuori i lavoratori più anziani

Dal punto di vista delle platee la misura si rivolge esclusivamente ai lavoratori privi di anzianità assicurativa al 31.12.1995; non può, quindi, essere utilizzata dai lavoratori più anziani che si trovano nel sistema misto. E questo ancorchè il riscatto si riferisca a periodi temporali successivi al 1995, oppure venisse esercitato nella gestione separata dell’Inps oppure sia richiesto da soggetti che hanno esercitato l’opzione per il calcolo contributivo (art. 1. co. 23 legge 335/1995). Da queste considerazioni segue che la pace contributiva non potrà essere utilizzata per integrare i 38 anni di contributi utilie l’uscita con la cd. quota 100 nei prossimi tre anni.

L’onere

L’onere del riscatto è calcolato sulla base dell’articolo 2, co. 5 del Dlgs 184/1997, cioè sulle retribuzioni percepite nelle ultime 52 settimane antecedenti l’operazione moltiplicate per l’aliquota contributiva IVS della gestione assicurativa presso la quale si esercita il riscatto (metodo dell’aliquota percentuale). Su questo fronte non c’è alcuna differenza rispetto ad un normale riscatto.

La novità è che la cifra potrà essere detratta dai redditi in misura del 50% nei successivi dieci anni (non più cinque anni a seguito di una modifica apportata in sede di conversione del DL 4/2019) con rate costanti. Per i lavoratori del settore privato il costo potrà anche essere sostenuto dal datore di lavoro destinando a tal fine i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso, in tal caso le relative somme saranno deducibili dal reddito d’impresa. L’onere dovrà essere versato in un’unica soluzione oppure in 120 rate mensili senza interessi. Qualora l’operazione debba essere utilizzata per l’immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta la somma residua dovrà essere versata in unica soluzione.

Ammessi anche i superstiti

Da ultimo va segnalato che la domanda di riscatto potrà essere presentata anche dai superstiti, parenti ed affini entro il secondo grado dell’assicurato, ad esempio, per raggiungere il requisito contributivo utile alla liquidazione di una pensione indiretta.