Restano immutati i requisiti per la pensione nel 2015 per i lavoratori del settore difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Com’è noto a questo comparto si applicano requisiti previdenziali diversi da quelle generali vigenti nell’AGO e nelle gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria in virtu’ delle specificità riconosciute ai lavoratori del settore.
E dato che dal regolamento di armonizzazione adottato lo scorso anno (Dpr 157/2013) la categoria non è stata presa in considerazione per mancanza di “accordo” sui nuovi requisiti da applicare, nei confronti del personale appartenente a Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria, Guarda di Finanza e Vigili del Fuoco continuano a trovare applicazione i requisiti vigenti fino al 31 dicembre 2011.
L’età pensionabile, però, per effetto del decreto legge 78/2010 e della legge 122/2010 deve essere adeguati con la speranza di vita (+3 mesi dal 2013 ed altri 4 mesi dal 1° gennaio 2016) e continua a sottostare al differimento tra perfezionamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi e riscossione del primo assegno pensionistico a causa della finestra mobile (almeno di 12 mesi).
Inoltre anche a queste categorie di lavoratori dal 1° gennaio 2012 si applica la quota contributiva in relazione alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, anche se al 31 dicembre 1995 potevano vantare almeno 18 anni di contributi e quindi rientravano in un sistema retributivo. Vediamo dunque di riassumere i requisiti per il comparto.
La Pensione di Vecchiaia – Anche quest’anno dunque la pensione di vecchiaia per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico si perfeziona al raggiungimento dell’età anagrafica massima per la permanenza in servizio prescritta dai singoli ordinamenti variabile in funzione della qualifica e del grado (nella maggior parte l’età della permanenza massima in carica si attesta tra i 60 e i 65 anni, si veda infra) congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori, 20 anni di contributi.
Piu’ nello specifico i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia sono: 60 anni, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 1997, rispetto al quale vigono tuttavia alcune eccezioni, ossia: 61 anni, per i generali delle Forze armate, di divisione (nell’Esercito) o gradi corrispondenti; 62 anni, per i generali di brigata della Guardia di finanza del ruolo aeronavale; 63 anni, per i generali delle Forze armate, di corpo d’armata (nell’Esercito) o gradi corrispondenti; 65 anni, per alcuni altri generali delle Forze armate. Per una più puntuale ricognizione, non si può che rinviare alle specificazioni (per ciascuna Forza armata, inclusa l’Arma dei Carabinieri, e per il Corpo della Guardia di finanza) poste dal codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) agli articoli 925 (Esercito), 926 (Marina militare), 927 (Aeronautica militare), 928 (Carabinieri) nonché dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 69 del 2001 (Guardia di finanza). L’articolo 632 del medesimo codice dell’ordinamento militare determina la corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile.
Il requisito anagrafico non viene adeguato agli incrementi della speranza di vita nell’ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione (di anzianità) cioè i 35 anni di contributi. In caso contrario il requisito anagrafico previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 3 mesi (per il periodo 2013-2015). Laddove la decorrenza della pensione non sia immediata, il dipendente sarà inoltre mantenuto in servizio fino all’accesso al trattamento pensionistico.
La pensione di anzianità – Per quanto riguarda la pensione di anzianità gli appartenenti al comparto in questione possono accedere al trattamento anticipato al perfezionamento dei seguenti requisiti: a) raggiungimento di una anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi indipendentemente dall’età anagrafica; b) raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con unità di almeno 57 anni e 3 mesi; c) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80 per cento a condizione che essa sia stata perfezionata entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo pro rata dal primo gennaio 2012) ed in presenza di un età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.
Coloro che accedono con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (adeguato agli incrementi della speranza di vita a partire il primo gennaio 2013) scontano un ulteriore posticipo di un mese se i requisiti sono maturati nel 2012; di due mesi se sono maturati nel 2013; di 3 mesi se sono maturati a decorrere dal 2014 (ai sensi di quanto disposto dall’articolo 18 comma 22 ter del DL 98/2011) (cfr: messaggio inps 545/2013).