pensioni-invalidita-civile-importi-limiti-reddito-2019Pensioni di Invalidità Civile, gli importi e i limiti di reddito per il 2019 relativi alle prestazioni pensionistiche. Ecco tutto quello che occorre sapere.


Aggiornati dall’Istituto nazionale di Previdenza i valori relativi alle prestazioni assistenziali erogate nei confronti degli invalidi civili per il 2019. Crescono leggermente nel 2019 le prestazioni assistenziali per gli invalidi civili. Il merito non è della legge di bilancio o di interventi specifici ma dell’aumento dell’inflazione registrato nel 2018 in misura pari all’1,1%. Così sia l’assegno mensile di invalidità sia l’indennità di frequenza che la pensione di inabilita’ civile salgono dai 282,55 € al mese a 285,66 euro per 13 mensilità; un totale di poco piu’ di 3.500 euro annui.

 

Sale anche il limite annuo di reddito per ottenere le suddette prestazioni. Per l‘assegno mensile di invalidità e per l’indennità di frequenza nel 2019 non bisogna superare i 4.906,72 € mentre resta piu’ alto il reddito per la pensione di inabilità civile pari a 16.814,34 € annui. Ai fini della concessione di tali prestazioni resta fermo il principio secondo il quale bisogna guardare solo al reddito del beneficiario della prestazione, con esclusione di quelli eventualmente percepiti dagli altri componenti del nucleo familiare a cominciare dal coniuge (ai sensi di quanto stabilito recentemente dall’articolo 10, comma 5 del Dl 76/2013). Le prestazioni possono godere della maggiorazione di 10,33 euro al mese prevista dall’articolo 70, comma 6 legge 388/2000 se l’invalido civile ha meno di 65 anni e sprovvisto di altri redditi e al più robusto incremento al milione, previsto dai 60 anni con riferimento agli invalidi totali, ai sordomuti titolari di pensione speciale e ai ciechi assoluti, che consente, sempre a determinate condizioni di reddito di raggiungere un massimo di 649,45 euro al mese. L’ottenimento delle maggiorazioni sociali, come noto, è più difficile dato che il titolare della prestazione di invalidità deve rispettare determinati requisiti reddituali che tengono in considerazione qui non solo il reddito personale ma anche il reddito coniugale.

 

Da segnalare che nel 2019 l’assegno sociale sostitutivo o derivante dall’invalidità civile per gli invalidi parziali o totali potrà essere concesso non più a 66 anni e 7 mesi di età ma a 67 anni per effetto dello scatto di cinque mesi della speranza di vita istat: l’importo base è pari a 372,98 euro al mese a condizione che il percettore rispetti i livelli di reddito personale sopra descritti previsti per il conseguimento delle prestazioni di invalidità civile. Alla cifra si può aggiungere la maggiorazione di € 85,01 prevista dall’articolo 67 legge 448/1998 e dall’articolo 52 della legge 488/1999 (a condizione che il titolare rispetti particolari requisiti di reddito personale e coniugale).

 

L’indennità di comunicazione nel 2019 raggiunge i 256,89 euro al mese (a prescindere dal reddito del beneficiario) mentre l’importo della pensione speciale è pari a 285,66 euro al mese a condizione che il reddito annuo personale non splafoni i 16.814,34 euro. La pensione per i ciechi assoluti risulta pari a 308,93 euro al mese mentre quella prevista per i ciechi parziali (o assoluti ricoverati) è di 285,66 euro al mese, per entrambe il reddito annuo personale non deve superare i 16.814,34 euro.

 

 

 

 

Crescono in misura inferiore invece gli importi relativi delle indennità legate alla condizione non autosufficienza degli invalidi. In quanto legate ad altri indici diversi dall’andamento dell’inflazione. Nello specifico per quanto riguarda le prestazioni erogate dall’Inps l’indennità di accompagnamento per gli invalidi totali raggiunge i 517,84 euro al mese mentre l’omologa e sostitutiva indennità prevista per i ciechi assoluti tocca i 921,13 euro al mese. Entrambe le prestazioni, come al solito, vengono erogate a prescindere dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare. L’assegno mensile di assistenza per i titolari di pensione di inabilità riconosciuto ai sensi dell’articolo 5 della legge 222/1984 che, come noto, non deve essere confuso con l’indennità di accompagnamento invece pari a 533,22€ al mese.