pensioni-invalidita-2018-anticipoPensioni Invalidità 2018, l’anticipo in quali casi è previsto? Ecco alcune indicazioni giunte dalla Corte di Cassazione.


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29191/2018 si pronuncia sull’anticipo della pensione di invalidità. La Corte conferma la tesi dell’INPS che pretendeva l’estensione di tale meccanismo anche per gli invalidi. Vediamo nel dettaglio i tratti essenziali della sentenza.

 

Con l’unico motivo di ricorso l’Inps denuncia la violazione dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 (in relazione all’articolo 360 n. 3 c.p.c.), posto che la norma, ad avviso del ricorrente, ha disposto in via generale lo slittamento di 12 mesi per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia non solo rispetto ai soggetti che maturano, a far tempo dal gennaio 2011, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia a 60 anni se donne ed a 65 anni se uomini – come si ricava dal dato testuale – ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che maturano il diritto alle diverse età previste dalle norme di riferimento, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata.

 

D’altra parte, secondo l’Istituto, il legislatore ha previsto espressamente le deroghe relative allo slittamento del conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia con i commi 4 e 5 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010 e nelle stesse deroghe non rientra il caso della pensione di vecchiaia anticipata e dei lavoratori invalidi.

 

Cosicché la Corte territoriale avrebbe errato nel non farsi carico di analizzare le deroghe previste dalla disciplina citata, pervenendo alla scorretta conclusione che la categoria dei soggetti aventi titolo alla pensione di vecchiaia anticipata non sarebbe stata incisa dal differimento di 12 mesi per il conseguimento del diritto al trattamento, pur non rientrando in alcuna delle ipotesi di deroga espressamente contemplate nei successivi commi 4 e 5.

 

La decisione

 

Nel perimetro normativo possono certamente rientrare i soggetti che, essendo “invalidi in misura non inferiore all’80%”, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dall’art. 1 del d.lgs. 502/1993 in relazione allo stesso settore privato.

 

Lo stesso slittamento della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma in oggetto, non comporta necessariamente l’abbandono del posto di lavoro durante l’anno di attesa dell’apertura della “finestra”, dato che in tale periodo l’assicurato invalido potrebbe, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa.

 

I requisiti per accedere alla pensione anticipata per invalidi sono quindi:

 

  • Età anagrafica di 55 anni e 7 mesi se donna e 60 anni e 7 mesi se uomo;
  • Almeno 20 anni di contributi;
  • Invalidità >80%;
  • Un anno di finestra mobile;
  • Incremento di Aspettativa di vita;
  • Cessazione dell’attività lavorativa.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.