contributiDal 2013 i lavoratori possono fruire del cumulo per valorizzare i contributi accreditati presso diverse gestioni previdenziali con esclusione delle casse professionali. Sono 1.889 i lavoratori che tra il 2013 ed il 2015 hanno fatto ricorso al cumulo gratuito dei contributi introdotto dall’articolo 1, comma 239 e ss. della legge 147/2013. Riuscendo ad ottenere una pensione senza ricorrere alla totalizzazione che, com’è noto, prevede un sistema di calcolo meno favorevole per l’interessato. Lo ha evidenziato ieri il Ministero del Lavoro in risposta ad un interrogazione parlamentare sollevata da Maria Luisa Gnecchi in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati.

 

In particolare, sottolinea il Ministero, nel triennio 2013-2015, le pensioni liquidate in regime di cumulo, ammontano complessivamente a 1.889, di cui 866 riguardano le donne e 1.023 gli uomini. L’importo lordo medio mensile, alla data di decorrenza, dei trattamenti considerati, distinti per categoria di pensione è pari a: euro 854,99 per i trattamenti di vecchiaia (VO/CUM); euro 1.046,19 per i trattamenti di inabilità (IO/CUM); euro 682,56 per i trattamenti ai superstiti (SO/CUM). Nel corso del periodo dal 1° gennaio 2016 al 20 febbraio 2016 – sono state liquidate complessivamente 47 nuove pensioni in regime di cumulo.

 

Il Cumulo contributivo è un particolare istituto, in vigore dal 1° gennaio 2013, per contrastare il fenomeno dei contributi silenti cioè quei contributi versati in misura comunque non sufficiente per dare luogo all’erogazione di una prestazione pensionistica. Il problema è sempre piu’ frequente per via della precarizzazione dell’attività lavorativa ed oggi, anche alla luce dell’innalzamento dell’età pensionabile, l’utilizzo di questi contributi risulta sempre piu’ importante. Il Cumulo interessa tutti i fondi della previdenza pubblica obbligatoria (si veda tavola sotto) ad eccezione delle casse libero professionali e si può utilizzare in particolare per conseguire la pensione di vecchiaia a condizione, però, che non sia stato raggiunto un diritto autonomo a pensione in nessuno dei fondi interessati al Cumulo (cioè i 20 anni di contributi). Con il cumulo si può anche liquidare una pensione ai superstiti (o meglio una pensione indiretta) e la pensione di inabilità ma mai la pensione anticipata.

 

Si pensi ad esempio ad una lavoratrice che ha 15 anni di versamenti come lavoratrice dipendente ed altri 10 anni (non coincidenti temporalmente) nella gestione separata oppure in un altro fondo esclusivo o sostitutivo dell’AGO. Prima di tale innovazione la lavoratrice sarebbe stata costretta a ricorrere o alla ricongiunzione (ove applicabile), pagando il relativo onere, oppure allatotalizzazione che è sì gratuita ma avrebbe erogato assegni calcolati con il sistema contributivo, di regola piu’ bassi. O ancora avrebbe dovuto ricorrere alla contribuzione volontaria.

 

Con il cumulo contributivo introdotto dalla legge 228/2012 (articolo 1, commi 239-246) la nostra lavoratrice potrà invece sommare gratuitamente i 15 anni nella gestione dipendenti con i 10 anni nella gestione separata o negli altri fondi esclusivi, sostitutivi dell’AGO per integrare quel requisito contributivo minimo dei 20 anni e conseguire la prestazione pensionistica di vecchiaia. Il tuttogratuitamente e senza dover accettare un diverso sistema di calcolo dell’assegno rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Vale a dire che la lavoratrice potrebbe ad esempio mantenere il sistema di calcolo retributivo, cioè piu’ vantaggioso, sulle anzianità maturate prima del 31 dicembre 1995. Resta fermo però che il diritto alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione piu’ elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate dal cumulo.

 

Un altro vantaggio è che la pensione avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al compimento dei suddetti requisiti, senza cioè dover attendere la finestra mobile che, invece, è rimasta nella totalizzazione. I limiti. Preme sottolineare che il meccanismo non può essere finalizzato per ottenere la pensione anticipata. Se la nostra lavoratrice avesse, ad esempio, 30 anni di contributi nella gestione dipendenti ed altri 12 nella gestione separata non potrà sommarli per ottenere, a 41 anni e 10 mesi di contributi, la pensione anticipata. Cosa invece che può essere fatta con la totalizzazione.