Gli istituti finanziari potranno rifiutare l’erogazione del prestito pensionistico ai soggetti che hanno debiti scaduti e non pagati da oltre 90 giorni.
Niente prestito pensionistico ai lavoratori che hanno debiti scaduti e non pagati da oltre 90 giorni con banche e altri operatori finanziari. A stabilirlo, tra l’altro, è lo schema di dpcm attuativo dell’anticipo pensionistico (Ape) volontario, che ha ricevuto l’altro giorno il parere favorevole con osservazioni dal consiglio di stato. Il provvedimento ora torna a Palazzo Chigi che dovrà dare il via libera definitivo recependo alcuni dei rilievi formulati dai giudici amministrativi. La misura sarà operativa dopo l’estate, probabilmente ad ottobre, considerando i tempi tecnici.
Il dpcm si compone di venti articoli e cinque allegati: domanda di certificazione del diritto all’Ape; domanda di Ape; proposta di assicurazione; istanza di adesione al fondo di garanzia per l’accesso all’Ape; domanda di pensione di vecchiaia per i richiedenti l’Ape. La misura si rivolge ai lavoratori dipendenti del settore privato, i dipendenti del settore pubblico, gli autonomi iscritti presso le relative gestioni speciali dell’Inps (artigiani, commercianti e coltivatori diretti), gli iscritti alla gestione separata dell’Inps (restano fuori i liberi professionisti e i giornalisti iscritti all’Inpgi) in possesso di 63 anni di età e 20 anni di contributi a condizione che si trovino a non più di 3 anni e 7 mesi dal pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio. Tali soggetti potranno ottenere l’anticipo di una parte della propria pensione sino ad un massimo di 43 mesi dalla pensione di vecchiaia. L’importo minimo finanziabile sarà pari a 150 euro al mese mentre quello massimo sarà individuato in una percentuale della pensione netta maturata dal lavoratore al momento della richiesta. La cifra oscillerà in base alla durata dell’anticipo richiesto (dal 75% in caso di anticipi superiori a 35 mesi, sino al 90% per anticipi inferiori a 12 mesi); da notare la mancata esclusione del requisito anagrafico dai futuri adeguamenti alla speranza di vita (il prossimo di cinque mesi ci sarà dal 2019). In merito il provvedimento stabilisce che, se durante l’erogazione dell’Ape, interviene un adeguamento dei requisiti della pensione, «la durata del prestito è rideterminata in misura pari all’incremento, con conseguente rideterminazione del debito residuo».
L’art. 7, comma 8, elenca una serie di situazioni che il richiedente l’Ape deve autocertificare, la cui sussistenza può giustificare il diniego della banca nella concessione del finanziamento. Tra queste, la lett. a) fa riferimento alle «esposizioni creditizie scadute e non pagate o sconfinanti da oltre 90 giorni». Secondo il consiglio di stato, la formulazione della norma (la quale non parla di «debiti», ma di esposizioni creditizie), rischia di assorbire qualsiasi situazione; per esempio, anche quella di debiti verso fornitori vari, che gli interessati potrebbero aver assunto proprio in attesa di potervi far fronte grazie all’Ape. Punto che il Consiglio di Stato suggerisce di modificare in sede di approvazione definitiva del provvedimento limitandolo alle sole esposizioni debitorie nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari.