Pensione Invalidità: quali tipi di assistenza previdenziale sono previsti e requisiti per ottenere il beneficio? Ecco un riepilogo su ciò che occorre sapere su questo pilastro del welfare.
La Pensione di Invalidità non è un concetto ascrivibile solamente a una singola prestazione, inteso come assegno ordinario di invalidità disciplinato dalla L. n. 222/1984.
L’assegno ordinario di invalidità infatti è una prestazione economica erogata dalla Repubblica Italiana, erogabile a domanda, ai lavoratori dipendenti assicurati presso l’INPS affetti da infermità o difetto fisico o mentale che abbiano ridotto in modo permanente la loro capacità di lavoro, in attività confacenti le proprie attitudini, in misura superiore ai due terzi.
Il concetto, invece, di pensione invalidità si riferisce invece ad una serie molteplice di prestazioni riconosciute ai soggetti invalidi.
In questo articolo vi spiegheremo brevemente di cosa si stratta nello specifico e quali sono queste prestazioni riconosciute.
Pensione Invalidità: il principio di diritto
L’obiettivo di garantire un sussidio ai soggetti svantaggiati è solennemente affermato nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e accolto dall’articolo 38 della Costituzione italiana, che garantisce il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale «a tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere».
Questo assunto, in pratica, sancisce il principio della protezione dei cittadini affetti da minorazioni fisiche o psichiche.
Per questo l’assegno ordinario di invalidità non va confuso con la pensione d’invalidità civile (a questo link gli importi ricalcolati per il 2019).
Pensione Invalidità Civile
La pensione invalidità civile spetta al lavoratore la cui capacità all’esercizio della professione sia ridotta, in modo permanente, a meno di un terzo, a causa di malattia o infortunio sopravvenuta.
Categorie che possono accedere all’invalidità civile
- avere un’età compresa tra i 18 e i 67 anni
- avere una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74% e il 99%
- essere cittadini italiani, europei o extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo
- avere un reddito annuo di importo fino a massimo euro 4.906,72
- essere disoccupato.
Le categorie che possono accedere alla protezione dell’invalidità civile sono i mutilati e gli invalidi civili, i ciechi e i sordi e gli affetti da talassemia.
Il grado minimo di riduzione permanente della capacità lavorativa, per la qualifica di invalido civile, è un terzo (33%) determinato in base alla tabella, approvata con decreto del Ministro della Salute del 5 febbraio 1992:
Percentuale di invalidità | Benefici ottenibili |
---|---|
fino al 33% | Nessun riconoscimento |
dal 46% | Iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l’Impiego per l’assunzione agevolata |
dal 33% al 73% | Assistenza sanitaria e agevolazioni fiscali |
dal 66% | Esenzione ticket sanitario |
Dal 74% al 100% | Prestazioni economiche |
Riconoscimento invalidità civile
Ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità, occorre recarsi da un medico abilitato alla compilazione online del certificato medico introduttivo, perché sia attestata la patologia invalidante.
Occorre poi presentare all’INPS via Internet, direttamente oppure tramite Patronato o Associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), la domanda di riconoscimento dei benefici.
Infine serve effettuare la visita medica di accertamento presso la Commissione ASL integrata da un medico INPS, nella data che gli verrà comunicata.
L’iter
Il riconoscimento dell’invalidità civile prosegue poi in questo modo.
Dopo aver ottenuto il certificato medico introduttivo, dunque, il richiedente ha 90 giorni di tempo per inviare via Internet all’INPS, la domanda di riconoscimento di invalidità civile.. Successivamente il cittadino, utilizzando il codice del certificato medico, inoltra la domanda di accertamento sanitario all’INPS, al fine di verificare
- il grado di invalidità civile,
- la cecità civile,
- la sordità,
- la disabilità
- l’handicap.
Successivamente, in caso di riconoscimento di un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100%, o della sordità o cecità, per ottenere le prestazioni economiche l’INPS procede alla verifica dei dati socio-economici e reddituali trasmessi telematicamente dal cittadino.
Prestazioni economiche riconosciute
Le prestazioni economiche riconosciute e pagate dall’INPS in presenza dei relativi requisiti sanitari e reddituali sono:
- Per gli invalidi civili:
- pensione di inabilità (invalidi totali);
- indennità di frequenza (minori invalidi);
- assegno mensile (invalidi parziali);
- indennità di accompagnamento.
- Per i ciechi civili:
- pensione ai ciechi assoluti;
- pensione ai ciechi parziali;
- indennità speciale;
- indennità di accompagnamento.
- Per i sordi:
- pensione;
- indennità di comunicazione.
Differenze tra pensione invalidità civile e Legge 104
L’invalidità è un tipo di riconoscimento, riguarda appunto le persone con menomazioni fisiche, intellettive e psichiche con una permanente incapacità lavorativa non inferiore ad un terzo e si rifa alla legge n. 118 del 30 marzo 1971.
Il riconoscimento dello stato di handicap, invece, è un’altra cosa: la definizione ci viene dalla legge 104/1992 che descrive la persona handicappata come “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione“(art. 3 comma 1).
I due riconoscimenti (di invalidità e di handicap) seguono procedure simili ma distinte, con due visite mediche di accertamento diverse. In ogni caso consentono entrambi di godere di particolari benefici a seconda della percentuale di invalidità o della definizione di handicap riportata sul verbale.
Chiuso il discorso con la pensione di invalidità civile, qui a seguire vediamo altri esempi di pensione di invalidità erogati in Italia.
Altre prestazioni di invalidità e benefici
Pensione di inabilità
Un altra fattispecie è quella relativa alla pensione di inabilità. una provvidenza economica riconosciuta ai mutilati ed invalidi civili con un’età ricompresa tra i 18 anni e i 67 anni nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa, ossia una invalidità pari al 100%. Si tratta di un sostegno a carattere assistenziale, cioè slegato dalla presenza di un rapporto assicurativo e contributivo del beneficiario.
La prestazione, introdotta dall’articolo 12 della legge 118/1971, è erogabile in favore dei cittadini italiani residenti in Italia; a loro sono equiparati, purché sempre residenti in Italia, i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti (si ricorda che la Sentenza della Corte Costituzionale 187/2010 ha fatto venir meno il presupposto della titolarità della carta di soggiorno per la concessione del trattamento in parola).
Indennità di accompagnamento
L’INPS riconosce un’indennità di accompagnamento (qui i requisiti per il 2019) ai soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Il beneficio è corrisposto agli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge e sono residenti in forma stabile in Italia.
Indennità mensile di frequenza
Una volta avvenuto l’accertamento dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, il beneficio viene corrisposto per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Ai fini dell’inserimento scolastico e sociale, l’INPS riconosce un’indennità di frequenza, erogata a domanda, ai cittadini minori di 18 anni ipoacusici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.
Esenzione spese sanitarie
La legge prevede l’esenzione di partecipazione alle spese sanitarie per tutte le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per alcune categorie di invalidi.
Ad esempio:
- gli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi;
- la categoria di invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento;
- gli invalidi civili di oltre 65 anni con una percentuale di menomazione (attribuita, solo per l’assistenza sanitaria, dalla Commissione medica) superiore a due terzi (66,6%). Ai soggetti con percentuale di menomazione compresa tra un terzo e due terzi (tra il 33,3% e il 66,6%) viene riconosciuta l’assistenza protesica gratuita. Per percentuali inferiori, l’esenzione è limitata alle prestazioni collegate alla patologia invalidante;
- i ciechi civili totali o con residuo visivo di almeno un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
- i sordi, dalla nascita o che lo sono diventati prima dell’apprendimento della lingua parlata.
Contrassegno invalidi
In ultimo, i verbali rilasciati dalle commissioni mediche di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità riportano anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi e per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.
Sono previste agevolazioni per la circolazione e la sosta di veicoli al servizio delle persone invalide. Tale condizione è certificabile su tutte le tipologie di verbale.
Decorrenza e importi
La pensione di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nel caso in cui la commissione medica individui una data di insorgenza dello stato invalidante successiva alla data di presentazione della domanda la decorrenza è fissata al 1° del mese successivo a quello di insorgenza dello stato invalidante individuato dalla commissione medica.
L’importo della pensione è pari al 70% di quello determinato ai sensi dell’ art. 26 del Regolamento Unitario e non può essere comunque inferiore al 70% dell’importo della pensione minima vigente nell’anno di decorrenza della pensione.
Pagamento pensione invalidità
La pensione è pagata in 13 ratei, corrisposti bimestralmente. Il pagamento avviene entro la fine del primo mese dello stesso bimestre; la tredicesima mensilità è corrisposta nel mese di dicembre.
Per il pagamento è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- accredito su c/c bancario o postale o libretto postale dotato di codice IBAN;
- assegno circolare non trasferibile spedito a domicilio (per importi fino a 1.000 euro). In questo caso la Fondazione non è responsabile di eventuali ritardi, smarrimenti o sottrazioni indebite.
Dal punto di vista economico l’originario assegno di invalidità verrà maggiorato mensilmente (fino all’età di 55 anni) con un bonus.
Come se la persona avesse lavorato sino al compimento dell’età pensionabile. Contestualmente il lavoratore, per effettivamente fruirne, dovrà licenziarsi dalla sua attività o cancellarsi da qualsiasi albo o elenco professionale.
Revisione invalidità
I procedimenti di revisione possono essere disposti quando la persona riconosciuta invalida sia in età evolutiva o quando vi sia una diagnosi provvisoria, cioè quando la commissione medica abbia ritenuto che la patologia o menomazione riscontrata in sede di accertamento sanitario sia suscettibile di modificazione nel tempo; in questi casi viene indicata la data di scadenza sul verbale.
Secondo l’art. 25, Legge 114/2014 – legge di conversione del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 – nel caso di visite di revisione, gli invalidi civili e le persone con handicap conservano tutti i diritti acquisiti in materia prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura fino alla visita di revisione e relativo iter di verifica.
Revoca Pensione invalidità
Per concludere parliamo dei casi per la quale il sussidio viene revocato.
L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presta alle visite mediche predisposte. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto alla verifica la pensione è revocata d’ufficio.
La pensione è revocata d’ufficio anche qualora cessino le condizioni di invalidità richieste per averne diritto.
In caso di revoca della pensione di invalidità si dispone la ricostruzione della posizione previdenziale del soggetto interessato secondo adeguati criteri tecnico-attuariali predeterminati in via generale dall’organo competente.
Fonte: articolo di Giuseppe Orefice
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