pensione-di-reversibilitaSe un tuo familiare pensionato viene a mancare, puoi avere diritto alla pensione di reversibilità? A quanto ammonta? Scopriamolo insieme attraverso questa breve guida.


In caso di morte di un pensionato iscritto presso una delle gestioni dell’INPS, i familiari superstiti hanno diritto a una parte della sua pensione, chiamata pensione di reversibilità 2019 o pensione diretta a seconda dei casi. Tale differenza si concretizza nell’erogazione della prestazione e nei requisiti di ottenimento, quali:

  • Pensione di reversibilità: se il dante causa è già titolare di pensione diretta (pensione di vecchiaia o anticipata), quindi ne abbia in corso la liquidazione;
  • Pensione indiretta: se il lavoratore deceduto non aveva ancora maturato una pensione diretta, l’INPS eroga la pensione ai familiari superstiti solo se tale lavoratore abbia almeno 15 anni di contributi (780 contributi settimanali). In alternativa, almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali), di cui 3 (156 contributi settimanali) nei cinque anni precedenti al decesso.

 

A chi spetta

Tali regole sono disciplinate nell’art. 1, co. 41, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 s.m.i. e recitano così:

Il coniuge

I destinatari del trattamento sono i familiari più prossimi, a cominciare dal coniuge, anche se separato. Se è stato stabilito che la separazione è da addebitare al superstite, allora ha diritto alla pensione solo nel caso in cui risulti titolare di un assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale.

Anche il coniuge divorziato ha diritto alla pensione se:

  • Il defunto non si era risposato;
  • E’ titolare di un assegno di divorzio;
  • Non si è a sua volta risposato.
  • L’inizio della copertura previdenziale della persona deceduta è antecedente la sentenza di divorzio.
  •  Il deceduto ha maturato i requisiti per la pensione o essere già titolare di pensione, alla data della morte.

Se il defunto si era risposato, per l’ex-coniuge le cose si fanno più complicate, ma se è titolare di un assegno di divorzio, deve rivolgersi al Tribunale per avere una quota della pensione.

 

I figli

I secondi in ordine di successione sono i figli ed equiparati che alla data di decesso dell’assicurato o del pensionato abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

  • Minori di 18 anni;
  • Siano studenti (maggiori informazioni a questo link) di scuola media superiore, di età compresa tra 18 e 21 anni, a carico del genitore e senza lavoro;
  • Siano studenti universitari, per la durata del corso legale di studi, e comunque non oltre i 26 anni di età, a carico del genitore e senza lavoro;
  • Inabili di qualunque età, a carico del genitore.

L’inizio dell’attività lavorativa del figlio inabile superstite comporta la sospensione della sua quota di pensione, qualunque sia il reddito percepito. Ad eccezione che svolga un’attività con funzione terapeutica, di inclusione sociale, e che il reddito non sia inferiore al trattamento minimo annuo di pensione, maggiorato del 30% (8.669,87 euro per il 2019).

 

I genitori

In assenza del coniuge, dei figli, o se essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, entrano in gioco i genitori del pensionato che al momento della morte del dante causa abbiano tali requisiti:

  • Abbiano compiuto il 65° anno di età;
  • Non siano titolari di alcuna pensione;
  • Risultino a carico del De cuius deceduto.

 

Fratelli e sorelle

In assenza di tutti i precedenti, o se essi non abbiano tale diritto, si possono fare avanti i fratelli celibi e le sorelle nubili del pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano:

  • Inabili al lavoro;
  • Non siano titolari di pensione;
  • Siano a carico del lavoratore deceduto.

 

 

Quanto spetta

L’importo della pensione di reversibilità è calcolato in funzione della pensione che era in pagamento al pensionato deceduto o che sarebbe dovuta essere liquidata. A tal fine, bisogna applicare alcune percentuali, che variano in funzione del grado di parentela con il defunto:

  • Solo coniuge: 60%;
  • Solo un figlio: 70%;
  • Coniuge e un figlio, o due figli senza coniuge: 80%;
  • Coniuge e due o più figli: 100%;
  • Per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti: 15%.

Nel caso gli aventi diritto siano i figli, i genitori o i fratelli/sorelle, le percentuali sono le seguenti:

  • Un figlio: 70%;
  • Due figli: 80%;
  • Tre o più figli: 100%;
  • Un genitore: 15%;
  • Due genitori: 30%;
  • Un fratello / sorella: 15%;
  • Due fratelli / sorelle: 30%;
  • Tre fratelli / sorelle: 45%;
  • Quattro fratelli / sorelle: 60%;
  • Cinque fratelli / sorelle: 75%;
  • Sei fratelli / sorelle: 90%;
  • Sette fratelli / sorelle: 100%.

 

Le riduzioni

Lo svolgimento di attività lavorativa o il possesso di altri redditi può provocare delle considerevoli riduzioni della pensione di reversibilità. Infatti, la Legge dell’8 agosto 1995, n. 335 prevede che gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei seguenti limiti di reddito:

  • Superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (1.539,00 euro mensili): riduzione del 25% dell’importo della pensione.
  • Superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (2.052,00 euro mensili): riduzione del 40% dell’importo della pensione.
  • Oltre le 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (2.565,00 euro mensili): riduzione del 50% dell’importo della pensione.

Tali limitazioni trovano applicazione nei casi di pensione spettante al solo coniuge, ai genitori, a fratelli e sorelle. Non trovano invece applicazione nei casi in cui siano titolari della pensione figli, minori, studenti o inabili anche se ancora in concorso con il coniuge. In tal caso l’ordinamento garantisce la possibilità di cumulare interamente la pensione del De cuius con i redditi.

 

E la quattordicesima?

Se il coniuge superstite è titolare di pensione diretta la quattordicesima spetta solo sul trattamento diretto (e non, quindi, su quello di reversibilità dato che altrimenti il pensionato otterrebbe due volte l’importo). Se invece il superstite è titolare solo di una pensione ai superstiti la quattordicesima spetta sulla pensione ai superstiti.

In tal caso, però, l’anzianità contributiva complessiva deve essere computata in ragione dell’aliquota di reversibilità riconosciuta dall’ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Dunque gli importi corrisposti al superstite possono risultare inferiori a quelli che sarebbero spettati al de cuius.

Resta inteso che il superstite deve essere in possesso del requisito anagrafico richiesto (64 anni) e non deve possedere redditi personali superiori a 2 volte il trattamento minimo INPS.

Un esempio

Un esempio può aiutare a comprendere il meccanismo di erogazione della 14^ mensilità.

Titolare di pensione

Si immagini una lavoratrice con 66 anni titolare di una pensione di vecchiaia frutto di 20 anni di contributi da lavoro dipendente di importo pari a 600 euro lordi al mese.

Il marito della lavoratrice è deceduto l’anno precedente lasciando alla stessa una pensione di reversibilità pari al 60% del valore della pensione in godimento (600 euro) per un totale di un reddito pensionistico di 960 euro al mese (600 + 360 euro, il 60% di 600 euro).

Costei avrà diritto il prossimo luglio ad una somma aggiuntiva pari a 420 euro in quanto ha un reddito annuo di 12.480 euro (960 euro x 13 mensilità) e la cifra deve essere calcolata prendendo a riferimento la sola contribuzione presente sulla pensione diretta della lavoratrice (pari a 20 anni).

Non titolare di pensione

Immaginiamo ora il caso in cui la lavoratrice (sempre di 66 anni) non abbia una pensione diretta, ma solo la pensione di reversibilità del marito.

Si ipotizzi che il marito avesse una pensione frutto di 30 anni di lavoro dipendente del valore pari a 1.200 euro lordi al mese. La pensione ai superstiti della moglie sarà pari a 720 euro al mese (60% di 1.200 euro, cioè 9.360 euro annui).

In questo caso alla moglie superstite spetterà una quattordicesima a 546 euro in quanto bisogna ridurre l’anzianità contributiva posseduta dal marito per l’aliquota di reversibilità al fine di individuare l’importo da mettere in pagamento. In tal caso dato che il marito aveva 30 anni di contributi bisogna individuare l’importo riferito ad un’anzianità contributiva di 18 anni (30 x 60% = 18 anni) a cui corrisponde una quattordicesima pari, per l’appunto, nel 2017 a 546 euro.

E’ chiaro che se la lavoratrice non avesse i 64 anni la cifra non sarebbe erogata.